Notifica degli atti tributari: in caso di assenza temporanea, serve la raccomandata informativa?

la notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta del destinatario genera sempre dubbi sulla validità: una guida alle ipotesi di inesistenza della notifica effettuata in assenza del destinatario dell’atto ed ai possibili rimedi processuali

Irreperibilità assoluta del destinatario e irreperibilità temporanea

Deve distinguersi la fattispecie di irreperibilità assoluta del destinatario, che si ha solamente quando «non si conosce con certezza la residenza attuale del soggetto» e, quindi nel caso in cui sia sconosciuto il luogo ove eseguire la notifica dalla diversa situazione di irreperibilità temporanea, che si ha quando il luogo ove notificare l’atto è noto e ben individuabile, ma la notifica non risulti possibile poiché il contribuente non si trova in detto luogo oppure si rifiuti di accettare il plico.

Nel primo caso, irreperibilità assoluta la notifica può essere eseguita ai sensi dell’articolo 60. comma 1, lettera e), dpr 600/73. con affissione della notizia presso l’albo comunale.

Quando, invece, si tratti di temporanea assenza del destinatario, ma la residenza risulti nota al notificatore, la notifica deve necessariamente prevedere 3 step:

  • deposito del plico presso la casa comunale;
  • affissione della notizia sulla porta dell’abitazione-ufficio-azienda ;
  • spedizione della raccomandata informativa della giacenza con avviso di ricevimento1.

Nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica va effettuata, a norma del citato, artt. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio di raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c. poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili (occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal DPR 600/73, art. 60, lett. e).

Nell’ipotesi in cui la consegna non sia possibile, per momentanea assenza del destinatario ovvero per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone ivi indicate, si rende applicabile l’art. 140, a norma del quale l’agente notificatore

deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve  eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

Inesistenza della notifica

Nella irreperibilità relativa la notifica va effettuata secondo lo schema legale tipico La notifica deve rispettare di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell’atto. Sussiste la “inesistenza2

Della relativa notificazione, effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità cosiddetta “relativa” del destinatario dell’atto.(si pensi alla3 mancanza della raccomandata informativa; si pensi alla mancata attestazione nella relata di notifica dello svolgimento di ricerche che abbiano accertato la presenza nel comune dell’effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente).

La notifica è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge. Anche la successiva impugnazione dell’atto non può sanare le irregolarità commesse in presenza di notifica inesistente. Nell’ipotesi in cui quest’ultima comunicazione sia restituita al mittente con la dizione “trasferito“, anche se il contribuente non ha mai variato la propria residenza,la mancata ricezione dell’avviso di avvenuta affissione all’albo dimostra l’irritualità della procedura seguita e quindi l’inesistenza della notifica4.

La Corte costituzionale (sentenza n. 3/2010)5 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 140 c.p.c., affermando che la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa e, in caso di omissione di uno degli adempimenti previsti, la notificazione è da considerarsi nulla. Solo nell’ipotesi in cui dalle ricerche eseguite dal messo notificante nel Comune non si rinvenga l’abitazione o l’ufficio del contribuente (irreperibilità assoluta) non è necessaria6 la raccomandata informativa di avvenuto deposito.

sentenza corte costituzionaleLa  Corte  Costituzionale7,  con  la  sentenza  n.  3  del  2010,  ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).

Le disposizioni vigenti richiedono effettivamente, per la validità della notificazione effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art.1 40 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.

Il giudice di legittimità ha affermato (Cass. nn. 4308/1992, 11156/1996 e 5100/1997), con riguardo alla notificazione dell’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, che, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione

è ritualmente eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comunale ed affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune – senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del comune di domicilio fiscale – soltanto nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificante deve svolgere nell’ambito del detto comune, in esso non si rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente; nel caso invece di mancato rinvenimento del contribuente o di altra persona capace e disposta a ricevere l’atto nel luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione va eseguita per intero a norma dell’art. 140 cod. proc. civ., con tutti gli adempimenti ivi prescritti (deposito di copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, spedizione della raccomandata), che sono tutti essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria“, con la conseguente “inesistenza

della notificazione

eseguita direttamente a norma dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che dalla relata risulti lo svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell’effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente“.

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9 dicembre 2015

a cura di Ignazio Buscema

NOTE

1 La norma richiede una formalità ulteriore e cioè la notizia dell’avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il dettato della norma porta a ritenere che con il compimento del terzo adempimento, ovvero la spedizione della raccomandata, la notificazione deve considerarsi perfezionata nei confronti del soggetto che effettua la notifica e quindi per quanto riguarda il rispetto dei termini per la notifica degli atti impositivi, viceversa non perfeziona gli effetti della notifica nei confronti del soggetto destinatario della stessa.

Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, la notificazione, si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario.

Tuttavia si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione e produzione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata . Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che l’atto da notificare non sia stato consegnato per difficoltà d’ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.

Necessita quindi una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l’ufficio postale a seguito di regolare avviso. L’interpretazione predetta è corroborata, inoltre, dalla sentenza 3/10 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorso il periodo di compiuta giacenza.

2 La notificazione è inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

3 Nei casi di temporanea assenza e/o irreperibilità del destinatario al momento di consegna del plico, affinché una cartella di pagamento spedita per posta possa ritenersi validamente notificata, il notificatore deve dimostrare di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti previsti dall’art.140 c.p.c..

In particolare, occorre produrre in giudizio, in caso di contestazione, l’avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico nella casa comunale; in assenza, la notifica deve ritenersi inesistente (CTR Roma 14-01-2014 n. 66 sez. 1 ROMA). Occorre produrre la ricevuta della raccomandata o altrimenti provare che l’interessato non abbia curato il ritiro della stessa nel normale termine di giacenza presso l’ufficio postale.

Nei casi in cui il contribuente risulti temporaneamente assente dalla propria abitazione, pur essendo la stessa ben nota all’agente notificatore, la notificazione degli atti tributari, di accertamento o riscossione, deve necessariamente avvenire nel rispetto delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., risultando essenziale la produzione della c.d. «raccomandata informativa», ovvero della raccomandata con avviso di ricevimento con cui si informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico nella casa comunale.

In mancanza di tale adempimento. la notificazione è illegittima e, a fronte delta contestazione mossa dal contribuente (che abbia sostenuto la mancata notificazione dell’atto) spetta all’amministrazione produrre in giudizio la copia di detta raccomandata. Dunque, se nel ricorso introduttivo il contribuente abbia sostenuto la mancata notificazione dell’atto tributario, è onere dell’amministrazione depositare agli atti l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (sentenza n. 5102/09/15 della CTR di Roma).

Nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario, come disciplinata dall’art. 26, c. 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire mediante inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale; necessita la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione (Cass. civ. Sez. V, 26-11-2014, n. 25079).

Le prescrizioni di cui all’art. 140 c.p.c. possono essere eseguite, quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario. In caso di irreperibilità del destinatario l’atto si perfeziona quando la raccomandata, con la notizia dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, è pervenuta nell’abitazione e nella sfera del destinatario anche se, eventualmente, ricevuta da persona diversa, ma ivi presente e residente, come resultante dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento.

Ai fini della regolare notificazione di un atto ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nessun altra formalità o adempimento è richiesto al di fuori di quanto previsto dalla stessa norma (Sentenza del 10/02/2015 n. 256, CTR per la Toscana Sezione 17). Il procedimento di notifica di una cartella deve essere allineato a quello previsto per gli accertamenti fiscali.

Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale può dirsi validamente eseguita solo se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 258/2012).

In particolare, è onere del concessionario, in caso di contestazione, produrre copia della ricevuta della raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale per assenza al momento della consegna, regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l’ufficio postale a seguito di regolare avviso (Sentenza del 30/10/2014 n. 2586, CTP Bari Sezione 4).

4 La raccomandata, contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell’atto impositivo (non consegnato al contribuente per una sua irreperibilità c.d. relativa), a causa di un errore dell’ufficiale postale, il quale apponga sulla raccomandata la dicitura “trasferito” riferita al destinatario, pur essendone rimasta invariata la residenza, non perviene nella sfera di conoscenza di quest’ultimo e quindi viene restituita al mittente.

5 La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato:
a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 140 c.p.c., in riferimento agli artt. 111, cc. 1 e 2, 3, c. 1, e 24,
c. 2, Cost.;
b) l’illegittimità dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass. civ. Sez. V, 11-05-2012, n. 7324).

6 La notificazione degli atti impositivi ai sensi dell’art. 60, D.P.R. n. 600/1973 nel Comune dove non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente è correttamente eseguita laddove siano rispettate le formalità ivi previste non essendo contemplata la spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c. (Cass. 16-03-2011 n. 6102 sez. T).

7 E’ incostituzionale la notifica della cartella all’assente temporaneo attraverso la sola affissione nell’Albo comunale: con la decisione n. 258 del 2012, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma
4 dell’articolo 26, D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui prevede, in caso di irreperibilità relativa del contribuente, che la notifica possa avvenire attraverso il semplice deposito dell’atto presso l’albo comunale, ai sensi dell’art. 60, c. 1, lett. e, D.P.R. n. 600/1973.

La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che le cartelle possono essere notificate senza ulteriori avvisi solo nei casi di irreperibilità assoluta, così come previsto per gli avvisi di accertamento. Nell’ipotesi di irreperibilità relativa, invece, deve farsi riferimento alle disposizioni che prevedono la comunicazione preventiva del deposito presso la casa comunale. Se un soggetto al quale viene notificata una cartella è temporaneamente assente, l’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale deve essere comunicato al destinatario con l’affissione alla porta e con l’invio di una raccomandata informativa, così come avviene per gli atti di accertamento. Non è sufficiente solo l’affissione all’albo del comune (Corte Costituzione 22-11-2012 n. 258).

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