La sospensione legale della riscossione: le novità

la richiesta di sospensione legale della cartella esattoriale è una forma di tutela spesso negletta dai contribuenti: una piccola guida ai casi in cui è possibile richiederla ed ai rischidi maggiori sanzioni in caso di richiesta immotivata

Come è noto, il comma 537, dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n.228, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore (1 gennaio 2013), gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, cioè i concessionari per la riscossione, “sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”.

Di fatto, a fronte di una semplice istanza del debitore, sulle partite espressamente previste, l’agente della riscossione è obbligato a sospendere immediatamente l’esecuzione della cartella.

Il comma 538 dell’articolo 1 della L. n.228/2012 disponeva che entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente poteva presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione citata, il successivo comma 539, dell’articolo 1 della richiamata L. n. 228/2012, dispone che il concessionario per la riscossione trasmetteva all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore era tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Il comma 540, dell’articolo 1, della cd. Legge di stabilità 2013, prevede che, in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione di conferma, unitamente al provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero di rigetto, e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sopra indicate sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

Secondo quanto previsto nel comma 541, dell’articolo 1, della cd. Legge di stabilità 2013, ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Le norme trovavano applicazione anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità.

In questi casi, l’ente creditore inviava la comunicazione e provvedeva agli adempimenti previsti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità.

In mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite sopra viste sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Anche in questo caso, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

Le novità introdotte dal D.Lgs. n.159/2015

L’art. 1 del D.Lgs.n.159 del 24 settembre 2015 ha introdotto una serie di sostanziali modifiche alla norma previgente, che qui in sintesi riportiamo:

  • elimina la lettera f), del comma 538, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, norma che consentiva di esperire la procedura in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” ;

  • modifica il periodo 1 del comma 538, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, comprimendo il termine da 90 a 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare l’istanza al concessionario della riscossione;

  • elimina il termine dilatorio di 60 giorni decorso il quale l’ente creditore si pronuncia in ordine all’istanza (comma 538, della Legge 24 dicembre 2012, n.228);

  • prevede (al comma 539, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), che l’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo;

  • prevede (al comma 539, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), che, fino a quando l’ente creditore non comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di 200 giorni decorso il quale il pignoramento perde efficacia;

  • vieta (al comma 539-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) la reiterazione della dichiarazione del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione, e in ogni caso qualora presentata non determina la sospensione della riscossione;

  • dispone (al comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) che l’annullamento del ruolo non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale ed amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva di annullamento del credito;

  • modifica l’art. 49 del D.P.R. n. 602/73, per coordinarlo con le novità introdotte.

La nuova sospensione legale della riscossione

L’attivazione della procedura determina la sospensione immediata di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

Al fine di ottenere la sospensione della riscossione, il contribuente è tenuto a presentare l’istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica da parte del concessionario per la riscossione del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.

L’istanza contiene una dichiarazione resa nella forma dell’autocertificazione con la quale si attesta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da uno dei seguenti casi:

a) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.

Il contribuente è tenuto ad allegare i documenti di supporto e la copia di un documento d’identità.

L’istanza può essere presentata in carta semplice ovvero in via telematica.

Entro il termine di 10 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il concessionario per la riscossione è tenuto a trasmettere all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore (e la documentazione allegata) al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio.

Il testo previgente prevedeva il termine (ordinatorio) di 60 giorni per la risposta al contribuente, oggi soppresso.

Resta fermo che, in caso di mancata risposta dell’ente creditore e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite creditorie sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Il quadro sanzionatorio rimane immutato e nel caso in cui il contribuente, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100%al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. Alla sanzione amministrativa si aggiunge quella penale, nella quale può incorrere il contribuente che rende autocertificazioni non veritiere.

Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015).

10 dicembre 2015

Roberto Pasquini e Luca Bianchi