Il Ministero dell’Economia e finanze ha chiarito l’ambito applicativo della disposizione che, in presenza di determinati presupposti, ha assimilato gli immobili posseduti da cittadini italiani che vivono all’estero all’abitazione principale. In questo caso, in vista del saldo IMU e TASI (entro il 16 dicembre prossimo) si dovrà tenere conto dei predetti chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 10/DF del ministero dell’economia emanata il 5 novembre scorso.
La disposizione che ha previsto la predetta assimilazione è rappresentata dall’art. 9–bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47. Il beneficio riguarda i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, pensionati nel Paese di residenza, che possiedono in Italia immobili non di lusso (diversi dalle categorie catastali A1, A8 e A9), non concessi in locazione o comodato.
In presenza delle su indicate cond