Le nuove regole per il perfezionamento dell'accordo di mediazione

terminiamo l’analisi delle regole che entreranno in vigore dal 2016 per i procedimenti di mediazione tributaria: ecco come cambierà la prassi per perfezionare l’accordo raggiunto col Fisco

Come è noto, con l’art. 39, c. 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore ha inserito nel D.Lgs. n. 564/92, l’art. 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.

L’art. 9, del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2010 (suppl. ord. n. 55), che entra in vigore per quel che qui interessa il 1′ gennaio 2016, ha operato una profonda modifica dell’istituto, estendendola anche ai tributi locali ed ai tributi gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e, per quanto compatibili, agli atti degli agenti della riscossione.

Mettiamo a confronto gli aspetti legati al perfezionamento dell’accordo.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

Le vecchie regole

La procedura di mediazione, con le vecchie regole, si perfezionava con il versamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo di mediazione.

All’istituto, per effetto del rinvio disposto dal comma 8 dell’articolo 17-bis, erano applicabili le disposizioni previste in materia di perfezionamento della conciliazione giudiziale.

Pertanto, l’accordo di mediazione costituiva titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto ovvero (in caso di omesso versamento alle scadenze) per l’iscrizione a ruolo, in applicazione del comma 3 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Ai sensi dell’art. 48, c. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il versamento delle somme dovute a seguito dell’accordo di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50.000 euro”.

Di fatto, trattandosi di controversie di valore non superiore a ventimila euro, non sono ammesse più di otto rate.

A seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvedeva all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.471/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

In altri termini, il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al sessanta per cento delle somme ancora dovute.

Nelle ipotesi di versamento rateale, l’atto originariamente impugnato perde efficacia a seguito del pagamento della prima rata.

La riscrittura dell’art.17-bis

Come anticipato, il legislatore delegato ha riscritto l’art. 17-bis.

In particolare, il comma 6, prevede che nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata1.

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218/97.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il legislatore, quindi, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o della riscossione, richiama le regole previste in materia di accertamento con adesione e non più quelle relative alla conciliazione giudiziale.

Il pagamento va effettuato, anche tramite compensazione, mediante modello F24, utilizzando appositi codici tributo, istituiti con distinta risoluzione.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato anche mediante scomputo di quanto eventualmente già versato dal contribuente in esecuzione dell’atto impugnato.

Nell’atto di mediazione, dalle somme dovute vanno scomputate quelle eventualmente già pagate in esecuzione dell’atto impugnato.

Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del relativo accordo.

L’errore scusabile

Ricordiamo che la circolare n. 12 del 19 marzo 2012 ha fornito delle istruzioni per le ipotesi di lievi errori che, in punto di diritto, potrebbero inficiare l’accordo di mediazione. In particolare, qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’Ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo. Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità.

16 ottobre 2015

Roberto Pasquini

1 In genere 8 rate trimestrali. L’importo rilevante ai fini della rateizzazione è quello riferito a ciascun atto oggetto di mediazione e non quello (anche superiore a 50.000 euro) complessivamente dovuto in base a un accordo che abbia ad oggetto una pluralità di atti, ciascuno di valore non superiore a ventimila euro, eventualmente impugnati con un unico reclamo.