Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, nel caso di specie, dalle casse edili, per lo svolgimento dell’attività previdenziale, rientrano nella disciplina che regola l’esenzione dall’IMU e dalla TASI.
Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, nel caso di specie, dalle casse edili, per lo svolgimento dell’attività previdenziale, rientrano nella disciplina che regola l’esenzione dall’IMU e dalla TASI.
Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 8/DF del 5 ottobre 2015. Secondo il Dipartimento delle Finanze, le casse edili posseggono i requisiti di carattere soggettivo, oggettivo, generali e di settore, richiesti dalla legge per beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU e dalla TASI, nei limiti previsti dalla legge, le casse edili devono possedere contemporaneamente i requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, previsto dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, nonché quelli generali e di settore, stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4 del regolamento n. 200/2012.
Innanzitutto, precisa il Dipartimento delle Finanze, il possesso del requisito di carattere soggettivo è rinvenibile nella fattispecie delle casse edili, definite dall’art. 37 del Contratto collettivo nazionale del settore edile e affini quali “organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico, cui è demandato dall’ordinamento il perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti”.
La neo risoluzione chiarisce che entrambi i requisiti sono rinvenibili nella fattispecie in esame in quanto le casse edili:
- sono organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico con il fine del perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti, come previsto dall’articolo 37 del Contratto collettivo nazionale del settore edile e affini;
- svolgono “attività strettamente funzionali e inerenti all’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie”, così come definito dall’articolo 1, comma 1, lett. g), D.M. 200/2012. In merito la Corte di Cassazione ha evidenziato che le casse edili adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali, provvedendo alla riscossione dei relativi contributi, integrando i trattamenti di malattia e infortunio, sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi (sentenze n. 25888/2008 e n. 6869/2012).
7 ottobre 2015
Vincenzo D’Andò