Studi di settore ed errato codice di attività del contribuente

se il contribuente ha omesso di presentare il modello di variazione dati in fase di cambiamento dell’attività esercitata, come ci si deve comportare per compilare lo studio di settore corretto insieme al modello Unico?

 

Nel caso in cui nel corso dell’anno 2014 il contribuente non abbia comunicato la variazione del codice della sua attività, o lo abbia fatto in modo errato, può sanare la posizione nel modello UNICO 2015 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione del modello stesso.

In questo caso non si applicano le sanzioni previste per la mancata comunicazione (vedi Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112/E del 6 luglio 2001) prevista dal comma 3 dell’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

 

Non è necessario invece presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici di attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria. In tal caso è sufficiente che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicata nel modello studi di settore nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

Ad esempio se una tabaccheria oppure una edicola, avesse come attività prevalente nel corso del 2014 l’attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio (47.26.00) anziché quella di commercio al dettaglio di giornali e riviste (52.47.2), prevalente invece nel 2013, e avesse indicato nelle comunicazioni all’Agenzia tra le varie attività esercitate prevalenti e non, entrambi i codici, sarebbe sufficiente modificare direttamente in Unico indicando nel quadro G/F, e nel quadro VA, il codice 47.26.00, senza che sia necessario inviare una dichiarazione di variazione.

Nel caso invece di regolarizzazione del codice di un’attività non prevalente, quindi un’attività secondaria mai comunicata in precedenza, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 112/E del 2001 precisa che è sufficiente la sola classica variazione dati da comunicare agli Uffici dell’Agenzia trattandosi di un dato che non trova indicazione nel modello UNICO.

La stessa Risoluzione ha previsto altresì la possibilità di correggere il codice attività nell’ipotesi in cui il codice da regolarizzare riguardi attività soggette a parametri.

22 settembre 2015

Marco Giorgetti