Il contratto di lavoro a progetto: le implicazioni dell'approvazione del Jobs Act

il Jobs Act influisce sui rapporti di lavoro degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in quanto riscrive le norme sul contratto di lavoro a progetto: una rassegna delle novità

Le disposizioni del decreto Biagi sul lavoro a progetto sono abrogate e, a partire dal 25 giugno 2015, tali contratti non possono più essere attivati, mentre quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza.

A far data dal 1′ gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione continuativa organizzate dal datore di lavoro si applicheranno le norme del lavoro subordinato.

In sostanza dal 25/06/2015 non possono più essere stipulati nuovi contratti ma i contratti già in essere alla data del 25/06/2015 continuano fino alla loro naturale scadenza anche dopo l’1 gennaio 2016).

Al fine di evitare che alla collaborazione si applichi la disciplina del lavoro subordinato, le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione di attestare l’assenza dei predetti requisiti (il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato oppure da un consulente del lavoro).

Si considerano tuttavia lecite le seguenti forme di collaborazioni:

a)le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La presunzione di lavoro subordinato non trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione ma dall’1gennaio 2017 P.A. non possono più stipulare contratti di collaborazione.

E’ stata prevista una forma di stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato al fine di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo e, a decorrere dall’1gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedono all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, fruiscono dell’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione (i lavoratori interessati devono sottoscrivere atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo).