Le disposizioni del decreto Biagi sul lavoro a progetto sono abrogate e, a partire dal 25 giugno 2015, tali contratti non possono più essere attivati, mentre quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza.
A far data dal 1' gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione continuativa organizzate dal datore di lavoro si applicheranno le norme del lavoro subordinato.
In sostanza dal 25/06/2015 non possono più essere stipulati nuovi contratti ma i contratti già in essere alla data del 25/06/2015 continuano fino alla loro naturale scadenza anche dopo l'1 gennaio 2016).
Al fine di evitare che alla collaborazione si applichi la disciplina del lavoro subordinato, le parti possono richiedere alle commissioni di certificazione di attestare l’assenza dei predetti requisiti (il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato oppure da un consulente del lavoro).
Si considerano tuttavia lecite le seguenti forme di collaborazioni:
a)le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed