Segnalazioni delle anomalie degli studi di settore e le informazioni comunicate dal Fisco al contribuente

il Fisco sta mettendo a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di Finanza elementi e informazioni relativi agli studi di settore, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, con il precipuo scopo di semplificare gli adempimenti, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili

E’ il provvedimento prot. n. 2015/83317 del 18 giugno 2015, il secondo atto1 con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, relativi agli studi di settore, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, con il precipuo scopo di semplificare gli adempimenti, stimolare lassolvimento degli obblighi tributari e favorire lemersione spontanea delle basi imponibili, dando così attuazione allart. 1, cc. da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

GLI ELEMENTI MESSI A DISPOSIZIONE

Con il provvedimento prot. n. 2015/83317 del 18 giugno 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili una serie di elementi ed informazioni relative agli studi di settore:

a) inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto pur essendone obbligato;

b) modelli di studi di settore trasmessi;

c) elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati degli studi di settore;

d) segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore, con l’indicazione se la segnalazione è stata inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell’intermediario;

e) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato ad UNICO, rilevate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili (nell’allegato n.1 al provvedimento sono riportate le tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013);

f) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate;

g) statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore

 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i seguenti ulteriori elementi ed informazioni relative agli studi di settore, utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relative alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti:

a) prospetto su base pluriennale dell’andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati;

b) documento di sintesi dell’esito dell’applicazione degli studi di settore sulla base dell’ultima versione del software GERICO pubblicato sul sito dell’Agenzia, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell’indicazione sull’accesso al regime premiale previsto dall’art. 10, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

 

I dati e gli elementi di cui al punto 2.1 del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di Finanza su supporti elettronici o tramite procedure informatiche.

I contribuenti ovvero gli intermediari incaricati possono accedere agli elementi e alle informazioni, consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1 sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Nel caso in cui il contribuente non ha delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del punto 1.1, l’Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.

Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del punto 1.1.

Invece, le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore di cui alla lettera g) del punto 1.1 sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore.

I contribuenti, ovvero gli intermediari incaricati, in relazione alle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del punto 1.1 e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire chiarimenti e precisazioni.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Amministrazione Finanziaria, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art.13 del D.Lgs. n.472/97, come modificato dalla L.n.190 del 23 dicembre 20142, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Sull’istituto nel suo complesso, rinviamo alle indicazioni fornite prima con la circolare n.6/E del 19 febbraio 2015 e successivamente con la circolare n.23/E del 9 giugno 2015.

Le fattispecie ravvedibili, oggetto di comunicazione, sono indicate nell’allegato n.1 al provvedimento cui si rinvia.

8 luglio 2015

Roberta De Marchi

1 Con il provvedimento prot. n.71472 del 25 maggio 2015 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di specifici contribuenti titolari di reddito d’impresa, informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi.

2 L’aspetto sostanziale delle modifiche è legato al venir meno della preclusione legata ai controlli. E’ possibile, quindi, l’accesso all’istituto anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza.