Dal 2015 non si accede più al regime delle nuove iniziative produttive

come noto il Decreto Mille proroghe ha allungato di un anno la possibilità di avvalersi del regime dei minimi: tuttavia, la possibilità riguarda esclusivamente i soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, i contribuenti già in attività al 31 dicembre 2014 hanno solo la possibilità di avvalersi, con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015, del nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità del 2015

 

Il Decreto c.d. mille proroghe (D.L. n. 192/2014) ha “allungato” di un anno la possibilità di avvalersi del regime dei minimi. Tuttavia, la possibilità riguarda esclusivamente i soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015. I contribuenti già in attività al 31 dicembre 2014 hanno solo la possibilità di avvalersi, con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015, del nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità del 2015. Il chiarimento è stato fornito con la risposta al question time n. 5 – 05703 del 4 giugno scorso.

 

Il chiarimento riguarda, ad esempio, i contribuenti che hanno scelto il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000. Il predetto regime è stato definitivamente abrogato con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Pertanto si è posto il problema se, in conseguenza della predetta abrogazione, fosse possibile avvalersi del regime dei minimi previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011 e prorogato per l’intero anno 2015.

La soluzione è stata negativa ed è fondata su un’interpretazione di tipo letterale. Pertanto possono avvalersi del regime dei minimi solo i contribuenti che hanno avviato una nuova attività nell’anno 2015. Per i soggetti già in attività (al 31 dicembre del 2014) è necessario verificare preventivamente quale regime hanno applicato nell’anno precedente.

I contribuenti che hanno già adottato il regime dei minimi possono continuare ad avvalersene fino ad esaurimento dei relativi effetti. In buona sostanza se non si verifica una causa che ne determina la fuoriuscita, possono applicare il predetto regime fino al compimento del quinquennio. E’ possibile superare il quinquennio qualora il contribuente non abbia raggiunto il trentacinquesimo anno di età. In questo caso il soggetto potrà superare i cinque anni di permanenza nel regime sussistendo l’obbligo di uscire dal medesimo con decorrenza dal periodo di imposta successivo rispetto al raggiungimento dei trentacinque anni di età.

 

Viceversa se il contribuente si è avvalso del regime delle nuove iniziative produttive sarà uscito dal regime con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015 senza la possibilità di applicare il regime dei minimi. In questo caso l’unica soluzione (obbligata) consiste nell’applicazione del nuovo regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Il legislatore, al fine di coordinare tra loro le norme dei diversi regimi, ha disciplinato il passaggio del contribuente dal soppresso regime agevolato all’interno del nuovo regime forfetario per l’avvio di nuove attività. In particolare la norma prevede che la riduzione di un terzo del reddito potrà trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 applicavano il vecchio regime delle nuova iniziative produttive (articolo 13, Legge 388/2000) o regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011) se in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime. La riduzione si applicherà per il periodo che rimane per il completamento del triennio agevolato.

I contribuenti che con decorrenza dall’inizio del 2015 sono stati obbligati ad uscire dal regime delle nuove iniziative produttive (senza poter entrare nel regime dei minimi) possono così beneficiare della riduzione del reddito nella misura di un terzo. La preclusione all’ingresso dei soggetti già in attività nel regime dei minimi è ora certa per effetto del chiarimento fornito dal question time in rassegna.

16 luglio 2015

Nicola Forte