Ravvedimento sprint IMU – TASI: ultimi giorni per pagare le sanzioni ridotte

scade il 30 giugno la possibilità per i contribuenti che hanno omesso o errato il versamento dell’acconto IMU – TASI per utilizzare il ravvedimento sprint, che consente di pagare una sanzione fortemente ridotta

 

Si avvicina il 30 giugno, cioè l’ultimo giorno per fruire del c.d. ravvedimento operoso sprint riguardante i contribuenti che non hanno versato l’IMU e la TASI entro la scadenza originaria del 16 giugno scorso. In questo caso è possibile regolarizzare la violazione versando spontaneamente l’imposta e le sanzioni pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Restano dovuti gli interessi calcolati al saggio legale.

Superato il quattordicesimo giorno l’omesso o tardivo versamento può essere regolarizzato entro il trentesimo giorno rispetto alla scadenza originaria. La sanzione ridotta ammonta, in questo caso, al 3%.

In passato sono sorti alcuni dubbi circa il termine entro cui effettuare il c.d. ravvedimento operoso lungo (successivo al trentesimo giorno). In questo caso la sanzione ridotta da versare spontaneamente al fine di regolarizzare l’operazione è pari al 3,75%.

 

Le disposizioni in vigore prevedono che il c.d. ravvedimento operoso lungo possa essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione solo se l’adempimento dichiarativo abbia natura periodica. Diversamente, in mancanza dell’obbligo di una dichiarazione periodica la scadenza prevista è un anno dal mancato versamento.

I dubbi sono sorti sul fatto se le dichiarazioni IMU o TASI potessero o meno considerarsi un adempimento periodico. Secondo un primo orientamento le predette dichiarazioni non avrebbero natura periodica in quanto la loro presentazione non deve essere effettuata se non mutano gli elementi necessari al calcolo dei tributi. Tale tesi è stata però ritenuta non corretta dall’Agenzia delle entrate.

 

La Circolare n. 23/E del 2015 ha ritenuto di dover attribuire alle dichiarazioni IMU e TASI natura periodica. Pertanto entro il termine del 30 giugno 2016 potrà essere regolarizzato l’omesso versamento dell’acconto del 2015 e del saldo del medesimo anno (qualora il contribuente non dovesse versare).

Conseguentemente entro il 30 giugno 2015, oltre al termine per fruire del c.d. ravvedimento operoso sprint (dell’acconto relativo al 2015) scade il termine per regolarizzare il mancato versamento dell’acconto del 2014 o del relativo saldo concernente la medesima annualità.

Nel modello F24 il contribuente che regolarizza spontaneamente la violazione deve versare anche gli interessi dovuti per il ritardo in base al saggio legale. A tal proposito deve essere osservato come, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, il saggio di interesse è ulteriormente diminuito ed è pari allo 0,5%. E’ quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del c.c.

E’ possibile effettuare il ravvedimento operoso utilizzando eventuali crediti (risultanti dal Modello Unico 2015) in compensazione. In tale ipotesi qualora il modello riporti un saldo debitore (nonostante la compensazione) il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il remote banking messo a disposizione dal proprio istituto di credito, ovvero tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’utilizzo dei predetti servizi sarà l’unico mezzo per effettuare il versamento qualora la compensazione sia integrale ed il modello F24 riporti un saldo pari a zero. Queste limitazioni sono state previste soprattutto per finalità di controllo circa la correttezza delle operazioni di compensazione rispetto ai crediti indicati nei modelli dichiarativi.

25 giugno 2015

Nicola Forte