Plusvalenze e sopravvenienze attive rateizzate: l'Agenzia entrate invita al ravvedimento operoso in caso di anomalie

in ottica di un miglior rapporto Fisco-Contribuente sono state messe a disposizione di contribuenti titolari di reddito d’impresa, informazioni riguardanti possibili anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato per la rateizzazione; tale segnalazione permette ai contribuenti o di correggere le anomalie oppure di effettuare il ravvediemnnto prima della contestazione del Fisco

 

E’ il provvedimento prot. n. 2015/71472 del 25 maggio 2015, il primo atto con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi ed informazioni, in anticipo rispetto alle scadenze fiscali, per dare la possibilità di ravvedersi spontaneamente, dando attuazione alle disposizioni di cui all’art. 1, cc. da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia sono state messe a disposizione di specifici contribuenti titolari di reddito d’impresa, informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi.

Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato al punto 1.2 del provvedimento, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, al fine di consentirgli di fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Le comunicazioni che si apprestano a ricevere i contribuenti, secondo il provvedimento, contengono i seguenti dati:

a) numero identificativo della comunicazione;

b) modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;

c) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto b);

d) ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione in conformità a quanto previsto dagli art. 86 e 88 del T.U.n.917/86;

e) numero di rate scelte e ammontare della quota costante;

f) dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;

g) ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni sopra indicate, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R.n.322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante invio di una email agli indirizzi di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate riportati nella comunicazione stessa.

I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

 

Le fattispecie ravvedibili

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’art.13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Le fattispecie oggetto di comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sono le plusvalenze di cui all’art.86 del T.U.n.971/86 e le sopravvenienze attive di cui all’art.88, del medesimo T.U.

Come è noto, in entrambi i casi, il regime ordinario prevede l’integrale tassazione nell’anno di realizzo.

La volontà di rateizzare la plusvalenza e/o la sopravvenienza attiva va effettuata in sede di dichiarazione, attraverso la compilazione di un apposito quadro dell’Unico – RF per le società di capitali ed RS per le persone fisiche, le società di persone e gli enti non commerciali -, indicando nell’apposito rigo il numero delle rate, fino ad un massimo di 5 (periodo di realizzo e fino al quarto anno successivo).

4 giugno 2015

Francesco Buetto