In arrivo la nuova direttiva UE antiriciclaggio: TRUST, emittenti di moneta elettronica e altre realtà…

l’emanazione della nuova direttiva UE in tema di antiriciclaggio comporterà anche in Italia nuovi adempimenti per gli operatori: tali nuovi adempimenti non colpiranno solo gli istituti bancari e gli operatori finanziari ma anche altri enti come i trust…

Come è ben noto, l’attuale impianto normativo nazionale volto alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è basato sui principi contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, il quale a sua volta recepisce le disposizioni contenute nella c.d. III Direttiva, la Direttiva 2005/60/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005.

Ciò premesso (attesa la necessità, avvertita a livello comunitario, di adeguare la legislazione all’attuale contesto economico-finanziario nonché alla mutevolezza e recrudescenza dei fenomeni in argomento) è stato avviato, da tempo, un condiviso processo di riforma che ha portato, il 20 maggio 2015, all’adozione della nuova IV Direttiva (n. 2015/849), pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141).

 

Il provvedimento in esame, anche tenuto conto dell’opportunità di allineare il sistema dell’Unione Europea agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal GAFI nel febbraio 2012 (cfr. 40 raccomandazioni), ribadisce l’esigenza di:

  • inserire i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette nell’ampia definizione di «attività criminosa». In tale contesto, pur non essendo perseguita l’armonizzazione delle definizioni di reati fiscali contemplate nella legislazione nazionale degli Stati membri, si richiede l’implementazione dello scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell’Unione (Financial Intelligence Units – «FIU»);

  • estendere l’identificazione e la verifica dell’identità dei titolari effettivi ai soggetti giuridici che possiedono altri soggetti giuridici, consentendo altresì l’individuazione della persona o delle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, del soggetto giuridico cliente. Infatti, la necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria;

  • provvedere affinché i prestatori di servizi del settore del gioco d’azzardo che presentano un profilo di rischio elevato diano applicazione alle misure di adeguata verifica della clientela per singole operazioni di importo pari o superiore a 2.000 EUR. Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero garantire che i soggetti obbligati applichino la stessa soglia per quanto riguarda l’incasso delle vincite e delle poste pecuniarie, incluso l’acquisto o lo scambio di fiches da gioco, o di entrambe;

  • adottare un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano;

  • delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all’articolo 290 TFUE, al fine di identificare le giurisdizioni dei paesi terzi che mostrano carenze strategiche nei loro regimi di Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT («paesi terzi ad alto rischio»). La natura mutevole delle minacce poste dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo, agevolata dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi di cui i criminali dispongono, richiede che siano effettuati adattamenti rapidi e continui del quadro giuridico con riferimento ai paesi terzi ad alto rischio, allo scopo di affrontare efficacemente i rischi esistenti e impedire l’insorgenza di nuovi;

  • istituire Financial Intelligence Units indipendenti e autonome a livello operativo finalizzate alla raccolta e all’analisi delle informazioni ricevute, allo scopo di individuare le connessioni tra le operazioni sospette e l’attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

  • migliorare lo scambio di informazioni tra le FIU dell’Unione atteso il carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il legislatore nazionale, al fine di dare organica attuazione ai menzionati principi contenuti nella IV Direttiva, ha in corso di esame apposita legge delega nella quale prevedere:

  • l’attribuzione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109) del ruolo di procedere alla sistematica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

  • che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e controllo proporzionali al rischio riscontrato;

  • che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emerso all’esito di adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2009/110/CE, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, qualora:

  • lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo sul territorio nazionale;

  • l’importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 EUR (soglia innalzabile fino a 500 euro);

  • lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni o servizi;

  • lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

  • l’emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d’affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

  • l’obbligo, per gli emittenti di moneta elettronica, definiti nella direttiva 2009/110/CE, e per i prestatori di servizi di pagamento, definiti nella direttiva 2007/64/CE la cui sede centrale è situata in altro Stato membro e operanti sul territorio nazionale tramite uno o più agenti in regime di libera prestazione di servizi, di individuare un referente centrale e ricomprendere espressamente tale referente tra i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, apportando alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le necessarie modifiche;

  • che le persone giuridiche, gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e i trusts, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate (da registrare, a cura del legale rappresentante, in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580) sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni, a carico degli organi sociali, per l’inosservanza di tale obbligo. In particolare:

  • il trustee deve dichiarare di agire in tale veste, in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o professionale o dell’esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

  • è necessario ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi le informazioni relative all’identità del fondatore, del trustee, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;

  • l’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni;

  • in capo all’Unità d’informazione Finanziaria, il pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e relative ad azioni di contrasto in possesso delle autorità e degli organi competenti;

  • il rafforzamento dello scambio di informazioni tra le Istituzioni operanti nello specifico settore, disciplinando le modalità di razionale integrazione dei rispettivi patrimoni informativi tra Unità di informazione finanziaria e Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia ai fini dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e tra queste ultime e le altre amministrazioni interessate ai fini della piena tracciabilità, in termini finanziari e reali, di operazioni transfrontaliere di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

18 giugno 2015

Nicola Monfreda