I coniugi separati o divorziati nel 2014, che nella medesima annualità hanno trasferito (all’altro coniuge o ai figli) uno o più immobili in esecuzione degli accordi di separazione, devono prestare attenzione se hanno beneficiato in passato della detrazione per i lavori di ristrutturazione. In caso di mancata previsione espressa circa la “sorte” della detrazione, il beneficio fiscale si trasferirà automaticamente all’altro coniuge o ai figli. La soluzione si desume dall’art. 16 – bis del TUIR e dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate. Della circostanza si dovrà tenere conto in sede di predisposizione del Modello Unico 2015.
La disposizione citata prevede che “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione