Associazioni sportive: è il Fisco a dover provare l'attività commerciale

in caso di accertamento contro un’associazione sportiva dilettantistica, il Fisco deve fornire la prova in ordine allo scopo di lucro da attribuire all’associazione accertata, nonché la natura di ente commerciale

 

L’ufficio finanziario deve fornire la prova in ordine allo scopo di lucro da attribuire all’associazione sportiva dilettantistica nonché la natura di ente commerciale.

La CTP di Roma con sent n. 1679/2015 ha ritenuto che per lo scopo di lucro deve essere dimostrata la distribuzione di utili o l’illecita devoluzione del patrimonio, la mancata approvazione del rendiconto e la mancanza di libri soci, verbali e assemblee.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: NATURA GIURIDICA

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto quella di “società sportiva dilettantistica”.Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche corrisponde a quello degli enti non commerciali; tuttavia le stesse possono godere di un regime fiscale agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva. In particolare, le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche attengono sia alla semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva.

I requisiti, a termini di legge, per godere delle agevolazioni sono:

– forma giuridica di cui all’art.73, comma 1, lettera c), del TUIR;

– affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti nazionali di promozione sportiva;

– esercizio di attività sportiva dilettantistica

– conseguimento nel periodo di imposta precedente di un reddito non superiore ad un certo limite (€ 250.000)

 

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di accertamento l’art. 39 del Dpr. n. 600/1973 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario che in presenza di irregolarità contabili può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente; quando invece emerga un’inattendibilità globale delle scritture contabili può procedere, ai sensi del secondo comma della stessa norma, al metodo induttivo.

L’attività degli Uffici, inoltre, subisce delle limitazioni, essendo prevista una garanzia per il contribuente, nei cui confronti siano stati eseguiti verifiche; quest’ultimo, infatti, può comunicare all’ufficio, entro 60 giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate in ordine ai dati ed elementi su cui si fonderà l’accertamento (art. 12 legge 212/2000).

La giurisprudenza di legittimità ritiene che l’accertamento induttivo è invalido se la differenza tra i coefficienti di ricarico, rispetto a quelli riscontrati nel settore di appartenenza, non è così “abnorme”. In caso di contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, quando essa raggiunga livelli di abnormità, tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità”. Nell’ipotesi in cui il divario tra la percentuale di ricarico praticata dalla società (21%) e quella stimata ed applicata dall’ufficio (26%), non è abnorme, non può giustificare un accertamento induttivo, con gli effetti in tema di inversione dell’onere della prova a carico del contribuente: l’ufficio deve dare prova di una divergenza nell’applicazione dei coefficienti di ricarico di entità così rilevante da giustificare un accertamento induttivo (divario tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dall’ufficio in base alle caratteristiche dell’attività svolta).

Pertanto l’accertamento di tipo induttivo non è giustificato quando non è rilevante il divario tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dall’ufficio finanziario per l’attività svolta (Cass. n. 6389/2014).

FATTISPECIE

Nel caso in esame l’ufficio finanziario notificava avviso di accertamento induttivo, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui rilevava delle irregolarità contabili e negava ad un’associazione sportiva dilettantistica la qualifica di ente non commerciale e l’assenza del fine di lucro con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali previste per legge, in quanto l’associazione aveva svolto “attività commerciale” invece di quella dichiarata come ente non commerciale.

L’associazione ha proposto ricorso eccependo l’infondatezza di quanto affermato dall’ufficio perché l’attività svolta non era di natura commerciale e non sussisteva lo scopo di lucro.

I giudici della Commissione tributaria, accogliendo il ricorso, hanno ritenuto che l’attività svolta dall’associazione ricorrente è stata interpretata dall’ufficio “come simulazione di un’attività propriamente commerciale sulla base delle dichiarazioni rese da terzi e dell’esistenza di corrispettivi per le singole attività sportive praticate.

E’ stato poi evidenziato che l’ufficio, su cui incombe l’onere probatorio, non ha fornito alcuna prova in merito allo scopo di lucro dell’associazione. Infatti i giudici hanno elencato una serie di elementi che lo stesso ufficio non ha prodotto quali la distribuzione di utili o l’illecita devoluzione del patrimonio, la mancata approvazione del rendiconto, la limitazione dei diritti di voto o di elezione degli organi sociali, l’intrasmissibilità delle quote e la mancanza dei libri dei soci, verbali e assemblee.

Per quanto sopra la CTP ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio

16 maggio 2015

Enzo Di giacomo