La trasmissione telematica dei corrispettivi: vera semplificazione?

per incentivare i contribuenti ad utilizzare i sistemi telematici per la trasmissione di fatture, il Governo propone incentivi e semplificazioni di adempimenti fiscali: sono vere tali semplificazioni?

La trasmissione telematica dei corrispettivi, quale facoltà prevista dallo schema di Decreto legislativo approvato dal Governo, non sarà sufficiente per assicurare l’esonero dall’obbligo di inviare ogni anno i dati Iva con il c.d. “spesometro”. La soluzione si desume da un’interpretazione letterale dell’art. 2 del citato provvedimento.

La norma prevede espressamente che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre i predetti adempimenti sono sostitutivi dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

A seguito di tale scelta (il sistema è opzionale) il contribuente che pone in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi non sarà più obbligato all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. Si pone più semplicemente un problema di prova nei confronti del commerciante, cioè di essere in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento qualora la transazione finanziaria sia effettuata in contanti e non attraverso altri strumenti di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità (bancomat, carta di credito, etc). A tal proposito la norma prevede espressamente che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni”.

I benefici connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi consistono esclusivamente, come già ricordato, nell’esonero dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi e dalla certificazione fiscale dei corrispettivi medesimi.

 

Invece, al fine di essere sollevati dall’ulteriore adempimento avente ad oggetto la comunicazione annuale dei dati Iva ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. spesometro), il contribuente dovrà inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le fatture attive e passive. Se il contribuente, esercitando un’attività di commercio al dettaglio, non avrà emesso alcuna fattura attiva, potrà limitarsi ad inviare i soli documenti passivi ricevuti (le fatture di acquisto). Tale ulteriore adempimento sarà così in grado di consentirgli di accedere ad ulteriori vantaggi fiscali. Probabilmente la maggior parte delle fatture ricevute saranno state emesse in formato analogico (cartaceo). Per tale ragione i documenti ricevuti dovranno essere preliminarmente “convertiti” in formato elettronico e successivamente trasmessi all’Agenzia delle entrate. Il punto potrà però essere meglio affrontato e chiarito dopo l’approvazione dei decreti di attuazione e delle relative regole tecniche.

In ogni caso la trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenta un sistema opzionale facoltativo. Tuttavia, una volta che il contribuente avrà esercitato la scelta risulterà vincolato per l’anno stesso e per i quattro successivi.

Tale scelta potrà essere esercitata a partire dal 1 gennaio 2017. L’opzione, se non sarà revocata, si estenderà di quinquennio in quinquennio ed avrà in ogni caso effetto dall’inizio dell’anno solare a partire dal quale sarà stata esercitata.

Tuttavia, sempre dall’inizio dell’anno 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

27 aprile 2015

Nicola Forte