Joint operation e joint venture nel diritto tributario italiano

come devono effettuare il calcolo del reddito d’impresa (ex art. 83 TUIR) e come sono soggette ad IRAP le cosiddette ‘joint operation’ e le ‘joint venture’

Con la Risoluzione n.29/E del 18.3.2015 l’Agenzia delle Entrate afferma che, nell’ipotesi di strumenti partecipativi di capitale, gli IAS adopter applicano il regime fiscale dei criteri giuridico-formali in deroga al principio di derivazione rafforzata analizzando un caso specifico in considerazione della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione nel bilancio secondo i principi contabili internazionali.

Il caso di studio da parte del Fisco riguarda una società che crea una joint operation con un’altra società per costruire e gestire un’autostrada; da questo joint agreement scaturisce una terza società, cd. società veicolo, con sede fiscale in Turchia sulla quale le società esercitano un “controllo congiunto”.

Il fine dell’accordo è quello della costruzione e gestione di un’autostrada: alla luce del principio contabile IFRS 11 l’accordo è una joint operation a controllo congiunto, dove la società veicolo tra le due parti è trasparente a livello contabile e nelle scritture contabili non sono rilevati la partecipazione al capitale sociale della società veicolo e i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla stessa.

 

Si ricordi che l’IFRS 11 individua due categorie di accordi a controllo congiunto, classificati secondo i diritti e le obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale: joint operation e joint venture ed il controllo congiunto avviene quando è richiesto il consenso unanime delle parti per le decisioni delle attività

  • nella joint operation le parti esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività derivanti dall’accordo mentre

  • nella joint venture le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell’accordo.

Secondo il principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito complessivo, per l’Ires, i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, adottano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio previsti, appunto, dai principi contabili internazionali: l’applicazione dei criteri al fatto di specie consentirebbe alle attività, passività, costi ed ai ricavi della società veicolo assumano rilievo fiscale sia per quest’ultima che per la società istante interpello pari alla quota di partecipazione detenuta nella società veicolo.

Il problema di fondo è la corretta determinazione del reddito imponibile Ires ed in particolare se si possa applicare il principio di derivazione rafforzata ex articolo 83 del Tuir: dunque la società chiede al Fisco ragguagli anche circa la determinazione del valore della produzione netta rilevante secondo l’IRAP.

Secondo il Fisco

  • gli accordi a controllo congiunto” sono classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale posto in essere. Il principio contabile in esame individua, pertanto, due categorie di accordi: “attività a controllo congiunto, ex disciplina IFRS 11 “Joint arrangements”;

  • la classificazione incide sulle modalità di contabilizzazione in quanto se l’accordo è una joint operation, il partecipante contabilizzerà le proprie attività/passività e rileverà la quota di ricavi/costi derivanti dall’attività sottoposta a controllo congiunto. Mentre per la joint venture è richiesta la contabilizzazione tramite il metodo dell’equity così come lo IAS 28.

Dunque così come l’art.83 del TUIR, i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS si avvalgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili, dando vita al principio di derivazione rafforzata.

Il Fisco ricorda che il principio così come presentato viene derogato da alcune disposizioni dei decreti di attuazione propria dei soggetti IAS adopter:

  • l’articolo 3, comma 3, del decreto 1° aprile 2009, n. 48, stabilisce che fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio;

  • L’art. 5 del decreto 8 giugno 2011 dispone che sono paragonabili alle azioni gli strumenti finanziari con i requisiti ex lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del TUIR senza considerare la qualificazione del bilancio.

 Ciò premesso, il Fisco rileva che la società istante deve fondare la base imponibile ai fini Ires in deroga al principio di derivazione rafforzata attraverso il riconoscimento fiscale della partecipazione detenuta nella società veicolo per la sua configurazione giuridica e non per la titolarità pro-quota dei beni dando rilievo alla partecipazione detenuta nel capitale della società veicolo e ai componenti positivi e negativi di reddito da essa derivanti, anche se non rilevati contabilmente nel proprio bilancio separato.

Il regime fiscale per gli strumenti rappresentativi di capitale è basato sui criteri giuridico-formali secondo la disciplina del TUIR con la conseguenza che il metodo di contabilizzazione fatto proprio dai soggetti IAS adopter non ha rilevanza fiscale il Fisco, dunque, con la Risoluzione n.29/E del 18.03.2015 afferma che consolidamento proporzionale ex IFRS 11 non ha rilevanza fiscale trovando applicazione la disciplina tributaria per il possesso delle partecipazioni.

 

In materia IRAP esiste il principio di diretta derivazione dal bilancio dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta: si considera il principio alla luce dell’esistenza di specifiche deroghe in relazione al valore fiscalmente riconosciuto dei beni poiché i componenti di reddito sono assunti per riflettere il valore netto realizzato nell’esercizio di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

Dunque, secondo l’Agenzia si esclude la rilevanza ai fini del tributo degli elementi reddituali imputati per trasparenza nel bilancio separato della controllante mentre concorrono alla formazione della base imponibile IRAP i componenti di reddito derivanti da operazioni autonome intercorrenti tra la controllante e la società veicolo.

18 aprile 2015

Sonia Cascarano