Le assunzioni programmate nel 2014 e non concluse nell'anno, alla luce della legge di stabilità 2015

analisi delle norme della Legge di stabilità che prevedono il reimpiego rpesso altre amminsitrazioni del personale in eccesso delle Province

A seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015, ed in particolare del suo comma 424, le quali prevedono che le capacità assunzionali degli anni 2015 e 2016 siano destinate alla ricollocazione del personale eccedentario delle Provincie, a fonte del consistente taglio del suo organico (50% per le Province e 30% per le Città Metropolitane), non sono pochi i Comuni che si interrogano sulla possibilità di portare a termine i concorsi pubblici e nominare i loro vincitori. Mentre con la circolare n.1 del 29/01/2015 la Funzione Pubblica ha consentito agli enti locali di portare a termine le mobilità iniziate nel 2014 e non concluse i tale anno, per quanto riguarda i vincitori dei concorsi ci si ferma sulle disposizioni della stessa legge di stabilità che prevedono la loro assunzione solo qualora la graduatoria sia stata approvata entro il 31/12/2014. Una sorta di apertura, sembra essere fornita dal fatto che l’utilizzazione delle capacità assunzionali per la ricollocazione del personale provinciale in esubero, debba attingersi sulle capacità assunzionali relative agli anni 2015 e 2016, mentre nulla si precisa in merito ad eventuali capacità assunzionali del 2014 non portate a termine. Allora, in dottrina qualcuno ritiene che vi sia ancora possibilità di utilizzare, per le assunzioni definite da graduatorie portate a termine oltre il 31/12/2014, le capacità assunzionali non spese nell’anno 2014, in quanto queste non sono da destinare al personale in esubero provinciale. Purtroppo, tali conclusioni sono state disattese sia con il Milleproroghe e, in modo particolare, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.27/2014.

LE DISPOSIZIONI DEL MILLEPROROGHE

All’articolo 1 comma 2, del c.d. decreto mille proroghe (D.L.31/12/2014 n.192 “riferita proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative, successivamente convertito con modificazione nella Legge 27/02/2015 n.11), viene stabilito che “Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9 -bis e 13 -bis del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015”. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali ma esclusivamente agli Enti dello Stato. I Comuni resterebbero in tale caso esclusi. Ci si attendeva, almeno in fase di conversione in legge, che fosse data anche agli Enti locali detta possibilità, almeno per portare a termine le assunzioni le cui graduatorie non fosse stato possibile concluderle entro la data del 31/12/2014.

LA NOMOFILACHIA ED I RESTI ASSUNZIONALI

 In mancanza delle citate disposizioni derogatorie non estese agli enti territoriali, allora si era avanzata l’ipotesi di utilizzare le disposizioni di cui al d.l.90/2014 le quali avevano disposto che “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”. Sul punto è, tuttavia, intervenuta la deliberazione n.27 del 03/11/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, la quale ha precisato che il riporto del cumulo delle risorse non può che riferirsi alla programmazione triennale del personale 2014-22016 (ovvero 2015-2017) e che pertanto tale cumulo è consentito solo in riferimento al citato triennio, senza alcuna possibilità di portare “resti” assunzionali non spesi dell’anno precedente. A tal riguardo veniva emanato il seguente principio di massima: “Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, mentre per gli anni successivi i limiti vengono ampliati fino al 100%. Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio”.

Il dubbio di tale interpretazione, da parte della dottrina, è quello che i resti assunzionali del 2014, anno di prima applicazione del principio della nomofilachia, sembrerebbe consentire il riporto delle assunzioni, ossia i “resti”, non spesi nell’anno 2014 nell’anno 2015. Ma le nuove disposizioni legislative non permettono nell’anno 2015 in sede di programmazione triennale di tenere conto delle risorse non spese dell’anno 2014, in quanto i corretti calcoli da effettuare avrebbero dovuto essere i seguenti:

  • Programmazione 2014-2016. Copertura delle assunzioni disposte sulla base del 60% delle cessazioni avvenute nell’anno 2013 + cessazioni anno 2014 + cessazioni certe dell’anno 2015 e 2016;

  • Programmazione 2015-2017. Copertura delle assunzioni disposte sulla base del 60% delle cessazioni relative all’anno 2014 + cessazioni anno 2015 + cessazioni anno 2016 e 2017.

Per fare un esempio operativo a fronte del valore di 50 di cessazioni avvenute nell’anno 2013, nella mia programmazione triennale avevo previsto di assumere per 30 (60% di 50), ma se entro il 31/12/2014 tale assunzione non è stata effettuata, in questo caso non solo ho perso in via definitiva la spesa, ma nella nuova programmazione 2015-2016 potrò far valere esclusivamente il valore delle cessazioni avvenute nel 2014 (e non già di quelle del 2013 non concluse) ed al più quelle cessazioni certe che ho realizzato anche nel 2015 o che prevedo per il 2016 e 2017. In questo caso, tuttavia, le cessazioni dell’anno 2014 e 2015 dovranno essere dedicate esclusivamente per il riassorbimento del personale provinciale in esubero e non potrò utilizzarle per l’assunzione di vincitori delle graduatorie definite solo dopo il 31.12.2014.

Al fine di evitare le mancate assunzioni, qualora si abbia la certezza del collocamento a riposo di personale (raggiunti limiti di età, ovvero raggiungimento del limite massimo di servizio), le amministrazioni potranno avvalersi dell’anticipazione della spesa di cessazioni  che certamente avverranno negli anni 2016 e 2017, in quanto tali cessazioni non interesseranno più il personale in esubero delle Province. Resta inteso che, in detta eventualità, la spesa del personale non potrà superare, ai sensi del novellato art.1 comma 557 legge finanziaria 2007, la quota media della spesa sostenuta nel periodo 2011-2013.

4 marzo 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it