L’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 consente l’emissione di apposita nota di variazione, al fine di recuperare l’Iva addebitata con l’esercizio della rivalsa, qualora il mancato pagamento (parziale o totale dell’operazione) sia causato da una procedura concorsuale o in presenza di una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.
In base ad un’interpretazione rigorosa della disposizione sembrerebbe necessario attendere la definitività della procedura concorsuale. Per il fallimento il punto di riferimento dovrebbe essere costituito dalla scadenza del termine di quindici giorni accordato ai creditori per far pervenire osservazioni sul piano di riparto o, in mancanza, la scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento.
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