Il decreto Milleproroghe per gli enti locali

il decreto Milleproroghe nasconde tante novità anche per gli enti locali: ecco una rassegna delle principali: la gestione delle funzioni dei piccoli comuni, la gestione degli appalti e degli acquisti di servizi, gli aggiornamenti su IMUS e TARI…

Si illustrano le novità di maggiore interesse per gli enti locali introdotti dal Decreto-Legge del 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (cosiddetta Legge Milleproroghe 2015).

Personale a tempo determinato nelle Province

Il comma 6 dell’articolo 1 concede alle Province la facoltà di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere fino al prossimo 31 dicembre 2015, in luogo della scadenza del 31 dicembre 2014 prevista dalla legislazione previgente. La proroga del termine originariamente previsto dall’articolo 4, comma 9, del D.L. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, è comunque subordinata al rispetto dei vincoli posti dalla citata disposizione, ossia:

  • la presenza di strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi;

  • i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

  • il rispetto del Patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

Affidamenti gas naturale

I commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 3, inseriti dalla Camera, prorogano alcuni dei termini posti in materia di gare d’ambito per la distribuzione del gas naturale.

Il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine previsto dal regolamento di cui Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, oltre il quale, nei casi in cui gli enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante, ai Comuni del primo e secondo raggruppamento dell’allegato 1 del citato regolamento si applica il prelievo del 20 per cento delle somme ad essi spettanti a seguito della gara d’ambito.

Il comma 3-quater differisce all’11 luglio 2015 il termine entro il quale la Regione deve intervenire in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte degli Enti locali, con riferimento agli ambiti del primo raggruppamento indicati nell’allegato 1 del citato Decreto Ministeriale, escludendo gli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna sia situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti)

Il primo comma dell’articolo 4 del Decreto amplia all’anno 2015 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, convertito dalla Legge n. 26/2005, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell’approvazione del bilancio di medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle Province

Il comma 5 dell’articolo 4 dispone la proroga per Province e Città metropolitane del termine di approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio 2014 al 28 febbraio 2015.

Riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio 2015

Il comma 5-bis inserito all’articolo 4 della Legge di conversione del Decreto riconferma anche per il 2015 le modalità di riparto tra le Province del Fondo sperimentale di riequilibrio seguite negli anni precedenti e che fanno riferimento al Decreto Ministeriale del 4 maggio 2012.

Gestione associata delle funzioni dei piccoli Comuni

Il comma 6-bis, su proposta dell’ANCI, proroga al 31 dicembre 2015 il termine individuato dall’articolo 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/210, entro il quale i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, devono esercitare obbligatoriamente le proprie funzioni fondamentali (anagrafe esclusa) in forma associata.

La disposizione introdotta nella Legge di conversione del Decreto di fatto prende atto del sostanziale fallimento del processo che avrebbe dovuto portare all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni. Finora la normativa in questione ha sempre incontrato le forti resistenze delle amministrazioni interessate. Non vi è dubbio che questo atteggiamento refrattario sia destinato a riproporsi nel corso dei prossimi mesi nel caso in cui legislatore non si decida a rimettere mano alla materia, magari dettando un elenco chiaro delle funzioni da associare o prevedendo una disciplina transitoria con appositi meccanismi di accompagnamento e di incentivo per gli enti coinvolti.

D’altro canto anche le amministrazioni centrali hanno finora preferito rinviare di volta in volta la risoluzione del problema optando per l’introduzione di proroghe in serie dei termini e d astenendosi dall’esercizio del potere sostitutivo del Governo, di cui all’art. 8 della legge n. 131/2003, pur previsto dal D.L. n. 78/2010 in caso di inadempienza da parte dei Comuni. Una soluzione definitiva concordata fra Stato centrale e amministrazioni locali è pertanto auspicabile.

Alla luce di queste considerazioni è pertanto auspicabile che lo Stato e le sue amministrazioni locali possano giungere presto alla definizione di una soluzione condivisa e definitiva alla questione, che potrebbe in linea teorica assicurare rilevanti miglioramenti in termini di efficienza all’organizzazione della amministrazioni pubbliche.

Edilizia scolastica

Il comma 4 dell’articolo 6 differisce dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l’affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall’articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013.

Tale termine viene altresì prorogato al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le Regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso.

Al contempo si dispone che il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca provveda al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Anticipazioni sui contratti d’appalto

Il comma 3 dell’articolo 8 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, la disciplina che consente la corresponsione, in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Nella Legge di conversione è stato inserito il nuovo comma 3-bis che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente allo scorso 1° marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2015, eleva l’anticipazione predetta al 20 per cento dell’importo contrattuale.

La corresponsioni agli appaltatori delle anticipazioni permetteranno a tali soggetti di migliorare la propria situazione di fabbisogno finanziario lenendo in parte gli effetti negativi delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in tema di IVA (in particolare su reverse charge e split payment).

Centrali uniche di acquisto

Il commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 8 della Legge Milleproroghe differiscono al 1° settembre 2015 il termine di entrata in vigore del nuovo sistema di acquisti tramite le nuove centrali uniche di committenza, che per effetto dell’articolo 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, modificato dall’articolo 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 (Decreto Irpef), coinvolge tutti i Comuni non capoluogo di Provincia. La proroga coinvolge sia le procedure per l’acquisizione di beni e servizi, sia quelle per l’acquisizione di lavori.

Si fa presente che la proroga non modifica le specifiche deroghe alla nuova disciplina accordate dal citato aritcolo 23-ter del Decreto Pa-Madia ai seguenti soggetti:

  • gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Abruzzo danneggiate dal sisma dell’aprile 2009 (D.L. 39/2009);

  • gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell’Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012);

  • i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, ossia lo scorso 1° marzo 2015.

Interventi di messa in sicurezza del territorio

Il comma 2 dell’articolo 9 proroga al 30 giugno 2015 il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio a mitigazione del rischio idrogeologico, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

Riduzione dell’importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi

Il quinto comma dell’articolo 10 del Decreto proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Limiti all’acquisto di mobili e arredi

Il comma 6 dell’articolo 10 del Decreto estende anche al 2015 la disciplina del comma 141 dell’articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in base alla quale le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Quest’ultima ipotesi derogatoria è comunque subordinata alla preventivamente verifica da parte dell’Organo di revisione dell’ente dei risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa eventualmente derivante dalla rigida attuazione del vincolo.

Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 7 dell’articolo 10 della Legge Milleproroghe estende al 2015 il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali, sancito dall’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (Legge Spending review 2012).

Imu secondaria

Il comma 11-bis, novellando l’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l’introduzione dell’imposta municipale secondaria a decorrere dall’anno 2016 (anziché dal 2015).

Viene così a risolversi una delle criticità della fiscalità locale segnalate da diversi autori del settore nonché dalla stessa ANCI già all’indomani dell’approvazione della Legge di stabilità 2015.

La modifica normativa, confermando l’analogo orientamento anticipato nella Risoluzione n. 1/2015 del Dipartimento delle Finanze, permette così ai Comuni di continuare ad applicare senza rischi di eventuali contenziosi la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, oltre che i prelievi alternativi introdotti dal D.Lgs. n. 446/1997, ossia il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).

Rateazione dei debiti tributari

Il comma 12-quinquies apre alla possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione dei propri debiti tributari di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell’interessato, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

Partecipazione dei Comuni al recupero dell’evasione fiscale

Il comma 12-duodecies dell’articolo 10 della Legge di conversione del Decreto, novellando in tal senso l’articolo 1, comma 12-bis, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 (cosiddetta Manovra di Ferragosto 2011), dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai Comuni la totalità delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all’azione di contrasto all’evasione.

Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI

Il comma 12-quinquiesdecies dell’articolo 10 attua una sanatoria delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014.

Si prevede inoltre che i Comuni che non hanno deliberato in materia entro il suddetto termine del 30 novembre 2014, possano legittimamente procedere alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l’anno 2013. In tali casi viene concessa ai Comuni la possibilità di recuperare nell’anno successivo le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio.

Zone a burocrazia zero

Il comma 1-ter differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l’applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

18 marzo 2015

Fabio Federici