Alcuni chiarimenti pratici sul nuovo ravvedimento operoso

il funzionamento del nuovo ravvedimento operoso lascia aperti ancora dubbi: ecco una rassegna delle risposte già date dall’Agenzia delle Entrate sulla procedura aggiornata

Abbiamo elaborato un’ottima applicazione in excel per la simulazione del calcolo del nuovo ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro. I temi trattati sono tanti, in questa sede si focalizza l’attenzione sul ravvedimento operoso.

 

  1. Si chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.lgs n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l’orientamento delle circolari n. 180 e n. 192 del 1998, circa l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

Sì, è confermato l’orientamento delle circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l’onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione).

  1. È corretto ritenere che le nuove regole sul ravvedimento operoso si applicano anche alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio (ad esempio con emissione del Pvc) ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento? È una lettura in linea con la circolare 180/E del 1998 ispirata al favor rei.

Sì, è possibile applicare il nuovo istituto del ravvedimento operoso alle violazioni che, a partire dall’1 gennaio 2015, siano già state contestate dall’Amministrazione Finanziaria ma non siano stati notificati atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.

  1. Alla luce della possibilità di regolarizzare le violazioni già contestate in un pvc ma non ancora inserite in un avviso di accertamento, al momento della integrazione della dichiarazione dell’anno oggetto di ravvedimento, come potranno essere distinti i rilievi ai quali si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli per i quali non si accetta la contestazione e dunque si intende proseguire in contenzioso?

Sarà onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza.

  1. Gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e controlli formali sulle imposte dirette e l’IVA precludono il ravvedimento solo sulle violazioni rilevabili con queste procedure o anche con altre violazioni come, ad esempio, una omessa fatturazione?

La comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale rappresentano un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell’istituto con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli.

  1. Gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni sono cause ostative del nuovo ravvedimento anche se non menzionate espressamente?

, a causa della loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.

  1. Si chiede di sapere se la diversificazione delle due soglie temporali per la regolarizzazione (termine fisso, es. un anno dalla commissione della violazione, e termine mobile, es. scadenza della presentazione della dichiarazione) sia correlata alla distinzione tra “tributi periodici” (o meglio, con dichiarazione periodica) e “tributi istantanei”, come chiarito dalla Circolare n. 180/1998, oppure se ci si debba basare su altri criteri, come emerge dalle Circolari n. 41/2005 e n. 2/2011 in ordine a talune violazioni in materia di IVA.

La diversificazione è in sostanza collegata alla distinzione tra i “tributi periodici” cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (come per esempio imposte sui redditi, IVA) e i “tributi istantanei”, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come, per esempio, imposta di registro, sulle successioni), come già chiarito dalla circolare n. 180 del 1998.

Abbiamo elaborato un’ottima applicazione in excel per la simulazione del calcolo del nuovo ravvedimento operoso

26 marzo 2015

Anna Maria Pia Chionna