Il ciclo della spesa e la conservazione dei residui (Parte II)

in questa seconda parte, esaminiamo i principi relativi al corretto accertamento della spesa, alla verifica dei residui (sia quale accertamento ordinario che straordinario), per terminare con alcuni casi particolari espressamente disciplinati dai principi contabili della nuova contabilità armonizzata

 

Nel presente articolo (quale continuazione della prima parte), si intendono esaminare i principi relativi al corretto accertamento della spesa, alla verifica dei residui (sia quale accertamento ordinario che straordinario), per terminare in ultimo con alcuni casi particolari espressamente disciplinati dai principi contabili della nuova contabilità armonizzata.

 

GLI ACCERTAMENTI DELLE SPESE A FINE ANNO

Al fine di garantirsi la copertura finanziaria, i responsabili dei servizi avevano l’abitudine di impegnare la spesa alla fine dell’anno, per poterla utilizzare comodamente all’inizio dell’esercizio, anche in funzione dell’approvazione dei bilanci in ritardo e della necessità di procedere in dodicesimi nell’esercizio provvisorio.

Già prima della fine dell’esercizio 2014, sarebbe stato opportuno un intervento, da parte del responsabile finanziario, sia per l’emissione di una direttiva a tutti i responsabili dei servizi, sia quale intervento in via principale con la restituzione delle determine ai responsabili dei servizi a fronte di eventuali impegni generici indicati, ovvero tramite specifica richiesta di certificazione, da parte dei responsabili dei servizi, avuto riguardo:

  • Agli impegni riguardanti l’acquisizione di beni e/o servizi. Ogni responsabile avrebbe dovuto attestare la coerenza dell’impegno con il perfezionamento giuridico della prestazione, ossia che l’ordine di acquisto fosse stato perfezionato per i beni e la merce fosse stata regolarmente ricevuta, ovvero per le prestazioni di servizi che fosse stato individuato formalmente il soggetto e la prestazione effettivamente resa nell’anno 2014. Deve trattarsi, in altri termini, di spese considerate esigibili le cui fatture perverranno all’amministrazione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero qualora il responsabile del servizi dichiari, sotto la propria responsabilità, avesse dichiarato che la spesa era liquidabile in quanto trattasi di prestazione che è stata resa nell’anno di riferimento. Infine, per la conservazione del residuo, al fine della sua imputazione nell’anno 2015 (o successivi), il collegamento della spesa con l’entrata vincolata a cui la stessa si riferiva (costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente);

  • Agli impegni riguardanti le spese in conto investimenti. In questo caso il responsabile della spesa avrebbe dovuto attestare la formale indizione della gara, e che pertanto la spesa imputata nell’esercizio 2014 avrà la sua manifestazione finanziaria nell’esercizio o esercizi successivi, mediante successiva costituzione del fondo pluriennale vincolato. Se la gara è stata indetta, ma per qualsiasi problema non si perviene all’aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, si avranno economie di bilancio da vincolare per la riprogrammazione dell’intervento. In merito alle procedure di gara, le stesse vanno intese in ambito espansivo, ricomprendendo anche gli affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/2006, si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

In altri termini, risulta vietato, per i responsabili dei servizi, impegnare spese al termine dell’esercizio 2014, qualora non siano soddisfatti i criteri di cui all’art.183 TUEL, al fine di fornire coerenza con il nuovo principio della contabilità finanziaria potenziata.

 

LA VERIFICA DEI RESIDUI

Nei primi mesi dell’anno 2015, al fine di dare corretta attuazione alla riforma contabile, sarà obbligatorio, da parte di tutti i responsabili della spesa, verificare i presupposti giuridici dei residui presenti al 31/12/2014, iniziando con quelli formatisi nell’anno di riferimento. In questa occasione il responsabile della spesa in presenza di un residuo passivo dovrà certificare il suo mantenimento, la sua cancellazione o la sua reimputazione nel o negli anni di riferimento. La verifica per ogni residuo passivo dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

 

ACQUISTO DI BENI

  • L’ordine di acquisto è stato effettuato e la merce è stata regolarmente consegnata. Il residuo passivo va in questo caso conservato;

  • L’ordine di acquisto è stato effettuato ma la merce non è stata consegnata, in questo caso il residuo passivo dovrà essere reimputato nel 2015 (costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente) esclusivamente qualora la spesa sia formalmente vincolata all’entrata;

  • Non è stato effettuato nessun ordine, in questo caso il residuo passivo, qualora presente, andrà cancellato definitivamente.

 

PRESTAZIONE DI SERVIZI

  • E’ stata individuata la società o il professionista e la prestazione è stata resa interamente nel 2014, in questo il residuo passivo andrà conservato;

  • E’ stata individuata la società o il professionista ma la prestazione non è stata resa, il residuo andrà re-imputato nel 2015 per l’importo della prestazione da rendere (costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente) esclusivamente qualora la spesa sia formalmente vincolata all’entrata;

  • Non è stata individuata la società o il professionista, in questo caso il residuo andrà eliminato definitivamente.

Va precisato che, eventuali residui cancellati, a fronte del perfezionamento dell’obbligazione giuridica, andranno in economia, ovvero in avanzo di amministrazione con la possibilità da parte dell’ente di vincolare tale avanzo nell’anno 2015 per destinarlo alla spesa non realizzata.

 

INVESTIMENTI

  • Non è stata attivata nessuna gara, in questo caso il residuo passivo andrà cancellato e portato in avanzo di amministrazione vincolato alla realizzazione dell’intervento;

  • E’ stata regolarmente attivata la gara entro il 31/12/2014, in questo caso l’importo presente nei residui passivi andrà trasformato in Fondo Pluriennale Vincolato;

  • Non si è proceduto all’aggiudicazione della gara nell’esercizio successivo (ossia entro il 2015), in questo caso si procederà nel conto consuntivo 2015 a ridurre il Fondo Pluriennale Vincolato portandolo in avanzo di amministrazione, vincolato per l’attivazione dell’investimento nel 2016.

 

I CASI PARTICOLARI

Definita la regola generale, qui di seguito si evidenziano alcune particolarità per la gestione di alcune spese, in particolare assumono eccezioni, per i principi contabili applicati alla competenza finanziaria potenziata:

  • Le spese del personale, nel caso di contratto integrativo sottoscritto nel 2014 gli eventuali importi non corrisposti (nei due mesi successivi) confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato;

  • Fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di somministrazione periodica pluriennali si imputa su ciascun esercizio la quota annuale;

  • Gli aggi sui ruoli si imputano nello stesso esercizio nel quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti);

  • I gettoni di presenza consiglieri si imputano nell’esercizio in cui la prestazione è resa anche se le spese sono liquidate e pagate nell’esercizio successivo;

  • Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale;

  • Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, da prevedere tra le spese del bilancio di previsione, mediante apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del …”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione immediatamente utilizzabili;

  • Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.

 

26 gennaio 2015

Vincenzo Giannotti

 

Articolo già pubblicato su http://www.bilancioecontabilita.it