La prova della notifica della cartella

la notifica della cartella può essere provata tramite i dati dell’anagrafe tributaria oppure tramite la prova dell’effettiva ricezione dell’atto dell’avviso di ricevimento?

Anagrafe tributaria

Nel caso di notifica a mezzo posta la prova dell’effettiva ricezione dell’atto è data dall’avviso di ricevimento come espressamente stabilisce l’art. 4, c. 3, .L. n. 890/82. Occorre escludere la possibilità di attestare l’avvenuta notifica con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all’avviso di ricevimento. In particolare, deve escludersi che la “prova legale” della ricezione dell’atto notificato possa essere fornita tramite i dati attinti dai registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria, quali l’Anagrafe tributaria1.

L’Anagrafe tributaria raccoglie e ordina, su scala nazionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari, dati che vengono trasmessi e utilizzati dagli uffici operativi per l’esecuzione delle verifiche e degli accertamenti fiscali.

Pertanto, in considerazione della specifica funzione istruttoria cui è preordinato detto archivio, i dati non hanno efficacia probatoria privilegiata. Infatti, tali dati non si riferiscono ad atti compiuti o fatti accaduti alla presenza di un pubblico ufficiale competente ad attribuire loro efficacia fidefaciente, quanto piuttosto a dati e informazioni provenienti o comunque raccolti da terzi (per esempio invio dei questionari ai contribuenti) e inseriti nell’archivio esclusivamente ai fini dell’ulteriore svolgimento dell’attività e non anche quindi ad altri fini di pubblicità dichiarativa o notizia, o di pubblicità legale. Ragion per cui l’archiviazione nell’anagrafe tributaria delle informazioni non produce alcuna certezza in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni o ai fatti in essi rappresentati, non potendo pertanto assurgere il mero estratto dell’archivio informatico dell’anagrafe tributaria a prova documentale del dato in esso annotato(per esempio la data di notifica della cartella di pagamento e le date di spedizione e ricezione della “comunicazione di irregolarità” al contribuente). 

Attestazione rilasciata dall’ufficio postale

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l’attestazione rilasciata dall’ufficio postale in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento: l’attestazione non può evidentemente surrogare la forma tipica richiesta dalla legge (avviso di ricevimento).

Non sussiste2 la possibilità di la possibilità di attestare la effettiva ricezione dell’atto notificato con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all’avviso di ricevimento, come evidenziato dal chiaro tenore dell’art. 6 c. 1 della legge n. 890/1982 che, nel caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento, prevede che l’Amministrazione postale è tenuta a rilasciare, senza spese, un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile. Sussiste ,quindi,lo specifico rimedio apprestato dalla legge n. 890/1982 (rilascio di duplicato dell’avviso di ricevimento) in caso di perdita o smarrimento dell’avviso di ricevimento originale.

Inesistenza del procedimento notificatorio

La mancata produzione in giudizio da parte dell’Ufficio dell’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta degli atti in questione determina la inesistenza3 del procedimento notificatorio. La notifica mediante posta si prova al giudice con l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente una specifica attestazione del servizio postale, altrimenti l’atto impositivo non può ritenersi notificato .In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non dell’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza (salva l’ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655 in caso di smarrimento) non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell’ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010).

Avviso di ricevimento

Gli atti tributari hanno natura recettizia, poiché si perfezionano esclusivamente se portati a conoscenza del destinatario tramite la notificazione. L’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento è previsto nell’ambito del procedimento di notificazione di una molteplicità di atti in materia tributaria (articolo 60, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890; articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; articolo 54, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3 del D.L. n. 261 del 1990).

Occorre esibire in giudizio l’avviso di ricevimento ricevuto dal destinatario (contribuente) onde provarne la completezza e il buon fine raggiunto, atteso che la regolarità della notificazione dell’atto impositivo deve essere suffragata da elementi probatori. Con ordinanza del 21 luglio 2011, n. 16050, la Corte di cassazione, occupandosi della notificazione di un atto di accertamento tributario eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., ha affermato che, ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dello specifico procedimento notificatorio, “è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo”, e che pertanto, poiché “Tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, … l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione”. Nella stessa pronuncia si afferma, in particolare, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, deve ritenersi oramai parte del diritto vivente “il principio secondo cui l’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. è elemento indispensabile per il consolidamento del procedimento notificatorio”. Costituisce ormai diritto vivente il principio per il quale, in coerenza con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, in tutte le fattispecie di notificazione che prevedono l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo assume un rilievo essenziale ai fini della verifica della correttezza del procedimento notificatorio, sia quale attestazione dell’avvenuta consegna della raccomandata sia, in alternativa, del compimento della c.d. “compiuta giacenza”. Ciò comporta la necessità di conservare, unitamente all’atto notificato (al fine di un’eventuale successiva produzione in sede giurisdizionale) con la massima cura gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate, provvedendo, ogniqualvolta non se ne disponga (i.e. per smarrimento da parte dell’ufficio postale; per successiva perdita…), a richiederne un duplicato all’amministrazione postale, ai sensi rispettivamente dell’articolo 6 della legge n. 890 del 1982 (per gli avvisi di ricevimento delle raccomandate “verdi”) e dell’articolo 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 (per gli avvisi di ricevimento delle raccomandate “bianche”).

15 gennaio 2015

Ignazio Buscema

1Tale assunto è stato precisato dalla  Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 23213 del 31 ottobre 2014.

2 La notifica mediante posta si prova al giudice con l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo sufficiente una specifica attestazione del servizio postale, altrimenti l’atto impositivo non può ritenersi notificato (Cass. 05-09-2012 n. 14861 sez. T). La notificazione è procedimento che si perfeziona e conclude con la ricezione dell’atto da parte del destinatario e, laddove sia stato utilizzato il servizio postale, la prova deve essere fornita dal notificante attraverso il deposito dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V, 07-12-2011, n. 26352).

3 Nei casi in cui la notifica è effettuata per posta la ricevuta di ritorno è parte integrante del procedimento notificatorio. Il mancato deposito rende la notifica inesistente e travolge l’atto cui inerisce senza spazio per la sanatoria ex articolo 156 c.p. (CTP Roma 06-05-2011 n.171 sez. 36).