Il 4 dicembre u.s. il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 1642, contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale nonché in materia di autoriciclaggio, condotta di occultamento e/o dissimulazione dell’origine illecita di un provento, posta in essere dal medesimo soggetto autore del reato originario, dal quale è quindi derivato il provento stesso.
Il provvedimento in argomento, pertanto, ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648–ter.1, rubricato “autoriciclaggio”, in ragione del quale:
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è punito con la pena da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000, chiunque (avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo) impiega, sostituisce e trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
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le pena è invece della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla c