Il nuovo reato di autoriciclaggio (evitabile attraverso voluntary disclosure)

una panoramica della norma che definisce il nuovissimo reato di autoriciclaggio, che dovrebbe aiutare nel contrasto all’evasione fiscale

Il 4 dicembre u.s. il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 1642, contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale nonché in materia di autoriciclaggio, condotta di occultamento e/o dissimulazione dell’origine illecita di un provento, posta in essere dal medesimo soggetto autore del reato originario, dal quale è quindi derivato il provento stesso.

Il provvedimento in argomento, pertanto, ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648–ter.1, rubricato “autoriciclaggio”, in ragione del quale:

  • è punito con la pena da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000, chiunque (avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo) impiega, sostituisce e trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa;

  • le pena è invece della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;

  • si applicano, in ogni caso, le maggiori pene di cui al primo punto, allorquando i reati presupposto siano stati commessi con le condizioni e le finalità degli illeciti di associazione a delinquere di cui all’art. 416 bis c.p. (art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152).

La nuova fattispecie criminosa, inoltre:

  • non si integra quando i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;

  • è aggravato se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale;

  • prevede un’attenuazione della pena sino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evi-tare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Il Legislatore ha altresì previsto l’estensione dell’ambito applicativo della confisca di cui all’art. 648 quater c.p. al reato di autoriciclaggio, con la conseguenza che, in caso di condanna, è prevista la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell’illecito ovvero, in caso di impossibilità, delle altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore equivalente al suddetto profitto o prodotto.

Come è ben noto, l’introduzione del reato di autoriciclaggio, esclusa dalla formulazione dell’art. 648-bis c.p., è stata oggetto, nel tempo, di un vivace dibattito, anche alla luce degli orientamenti espressi dai principali Organismi internazionali a diverso titolo investiti della materia. In proposito, occorre evidenziare che, sebbene la punibilità dell’autoriciclaggio non sia espressamente richiesta dalle convenzioni, essa è stata nondimeno insistentemente sollecitata. In merito, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel Rapporto sull’Italia del 2011, ha rilevato come una simile lacuna normativa rischi di indebolire la legislazione anticorruzione e non appaia giustificata dai principi generali del diritto. Anche il Fondo Monetario Internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava l’introduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse Autorità italiane.

Infatti, l’ambito applicativo della fattispecie giuridica di cui all’art. 648-bis c.p. è meno esteso rispetto alla realtà del fenomeno, a causa dell’esimente che la norma prevede nei riguardi dell’autore o del concorrente nel reato presupposto. La disciplina si applica, infatti, come chiaramente recita il citato art. 64-8bis, “fuori dei casi di concorso nel reato”, per cui il co-partecipe, e, a maggior ragione, il responsabile del reato base, che ricicla direttamente il provento illecito (nel senso che lo sostituisce o lo trasferisce od in relazione ad esso compie altre operazioni in modo da ostacolarne l’identificazione) non è punibile a titolo di riciclaggio.

Al riguardo, si rileva che, con decreto del Ministro della Giustizia dell’8 gennaio 2013, è stato istituito un apposito gruppo di studio sull’autoriciclaggio, presieduto dal cons. Francesco Greco della Procura di Milano, con l’incarico di procedere alla ricognizione del complesso degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, in relazione alle convenzioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto autoriciclaggio.

Al termine dei lavori, la Commissione Greco ha proposto l’introduzione nell’ordinamento giuridico nazionale della punibilità del reato di “autoriciclaggio”, condotta consistente nella sostituzione e/o nell’occultamento dei proventi illeciti posta in essere, anche in concorso, dall’autore del reato presupposto.

Ciò premesso, la norma in argomento, definitivamente approvata dal Senato, avrà rilevanti conseguenze sugli strumenti di contrasto, non solo al fenomeno del c.d. money laundering, ma anche e soprattutto all’evasione fiscale, considerato che il riciclaggio dei proventi derivanti dalla commissione delle condotte di cui al D.Lgs. n. 74/2000 saranno punibili anche in capo allo stesso soggetto responsabile dell’evasione fiscale penalmente rilevante. In altre parole, il contribuente che (ad esempio) trasferisce all’estero il denaro, titoli o altri beni non dichiarati al Fisco potrà rispondere anche del reato dell’art. 648-ter c.p., con evidenti riflessi in relazione alla connessa entità sanzionatoria.

11 dicembre 2014

Nicola Monfreda