Agenti e artigiani sono al riparo dall’accertamento fondato sui prelevamenti bancari?

Gli agenti e rappresentati di commercio, i piccoli elettricisti e i piccoli idraulici potrebbero tutti essere esclusi dall’accertamento bancario fondato sui prelevamenti bancari? Una valutazione sulla recente sentenza della Corte Costituzionale.

compilazione quadro rr 2019 per artigiani e commerciantiI rappresentati di commercio, i piccoli elettricisti e i piccoli idraulici, sono tutti esclusi dall’accertamento bancario fondato sui prelevamenti.

E’ questa una delle conseguenze che si intercettano nella decisione della suprema corte Costituzione che ha definitivamente qualificato come anticostituzionale l’accertamento sulla base dei prelevamenti quando espresso nei confronti di lavoratori autonomi.

La Suprema Corte Costituzionale, con la sentenza 228/2014, ha risolto in modo definitivo la questione della NON conformità costituzionale della normativa in materia di accertamenti basati sui dati finanziari nella parte che ne prevede l’applicabilità della presunzione dei prelievi ai redditi di lavoro autonomo.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32 comma 1 numero 2) secondo del DPR 600/73 limitatamente alle parole “o compensi”, stabilendo, lapidariamente, che i prelievi rilevanti nell’ambito delle indagini finanziarie non possono mai essere ricondotti alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

La decisione è frutto di una valutazione costituzionalmente orientata del presupposto presuntivo su cui è fondata l’intera architettura della normativa in trattiva espressione della seguente doppia correlazione:

Prelevamenti uguale costi in nero, Costi in nero uguale Ricavi in nero.

La valutazione della Suprema Corte è radica sulla massima esperienza secondo la quale, tale meccanismo di doppia correlazione non può trovare applicazione per tutte le attività economiche produttive di reddito.

In particolare è affermato che, anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono, per molti versi, affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità dell’attività di lavoro autonomo che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione in argomento che fonda l’ipotesi di accertamento sulla doppia correlazione sopra esposta.

Vero è che con la sentenza 225/2005 l’utilizzo della doppia correlazione, appena espressa, ai fini dell’accertamento è stata ritenuta conforme al principio costituzionale di cui all’articolo 53 della stessa Costituzione (principio della capacità contributiva), ma i Supremi giudici fanno rilevare che tale congruità è stata valutata unicamente con riferimento a quelle attività economiche che si distinguono per il necessario investimento in beni e servizi destinati alla produzione dei ricavi.

La conclusione è quindi la seguente:

La presunzione
prelievi = compensi

è anticostituzionale e non può essere utilizzata ai fini della ricostruzione reddituale dei contribuente perché contraria al principio dell’articolo 53 (ed anche 3) della costituzione (principio della capacità contributiva).

Pertanto il termine “ o compensi “ indicato nella norma è anticostituzionale.

La prima ed immediata applicazione della decisione in argomento è che, i prelevamenti sul conto corrente bancario non potranno più essere utilizzati per l’accertamento di un maggior reddito nei confronti degli esercenti le attività professionali.

Quindi, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, geologici, artisti etc. non saranno più assoggettati ad un accertamento sulla base dei prelevamenti riscontrati sui conti correnti bancari.

Ma la sentenza merita una più attenta lettura. Per i Supremi giudici, riproponendo quelle che sono state e che sono ancora le discussioni sui perimetri soggettivi di applicabilità dell’IRAP; affermano che la normativa non potrà trovare applicazione non solo con riferimento alle attività professionali ma anche nei confronti di tutti gli esercenti un’attività di lavoro autonomo.

La sentenza, infatti, afferma che, poiché la normativa esprime una presunzione fondata su un meccanismo di doppia correlazione, tale presunzione potrà trovare applicazione solo per le attività economiche che si distinguono per la sussistenza della stessa correlazione.

In altri termini, se l’attività economica in osservazione non è caratterizzata dal necessario investimento in beni e servizi per la formazione dei ricavi, la norma non potrà trovare applicazione.

Osserva il Supremo Collegio che, l’attività di lavoro autonomo, alla quale è inapplicabile il meccanismo presuntivo in trattativa (prelievi uguali ricavi), si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo e che tale marginalità assume poi differenti gradazioni a secondo della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.

In parole povere, la presunzione prelievi uguali ricavi (articolo 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73) non si può applicare nei confronti degli esercenti attività professionali, e nei confronti di tutti gli esercenti un’attività economica di lavoro autonomo caratterizzata per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo.

La norma, quindi, non si potrà applicare, oltre che nei confronti dei professionisti, anche nei confronti di contribuenti esercenti attività che, anche se attratte ai fini delle imposte dirette tra quelle di impresa (si veda l’articolo 55 del TUIR), devono essere qualificate come aventi natura di lavoro autonomo perché espressive di un’attività autonoma prevalentemente formata con il lavoro proprio.

Il rappresentante di commercio, per esempio, non esercita un’attività che si distingue per la doppia correlazione su cui è radicata la presunzione proposta dalla normativa.

Alla stessa conclusione si dovrebbe arrivare per l’elettricista piuttosto che per l’idraulico che esercitano l’attività con l’assoluta prevalenza del proprio lavoro e con attrezzature inespressive o di scarsissima rilevanza ovvero indispensabili all’esplicazione delle proprie energie. Anche tali attività devono essere qualificate quali attività di lavoro autonomo.

Ne deve derivare che, la presunzione prelevamenti = ricavi non potrà trovare applicazione, non solo con riferimento alle attività professionali e di lavoro autonomo come definite dal TUIR, ma anche con riferimento a tutte le attività economiche che, anche se ordinariamente definite come di impresa, si distinguono per l’assenza di un etero organizzazione di capitali e di lavoro.

Appare quindi evidente che la stessa agenzia delle entrate si esprima quanto prima per dare indicazione delle traiettorie che intenderà seguire nell’ambito dei futuri accertamenti bancari.

Nota Bene

La norma di cui alla seconda parte del numero 2 dell’articolo 32 primo comma del DPR 600/73 potrà quindi trovare applicazione per le attività di impresa aventi ad oggetto l’attività di commercio o di produzione di beni e servizi, dove i beni acquistati per la vendita e per essere inseriti nel ciclo produttivo sono direttamente correlati alla realizzazione dei ricavi, come pure per le imprese per le quali l’acquisto di beni può essere espressione di un investimento che rilascerà utilità anche nel medio periodo.

Ma tale diretta correlazione non appartiene a tutte le attività che la normativa tributaria definisce come di impresa.

Mario Agostinelli

7 novembre 2014