L'estratto di ruolo non è impugnabile

l’estratto di ruolo non è uno degli atti dell’amministrazione tributaria impugnabile davanti alla Commissione Tributaria

L’estratto di ruolo non è un atto impugnabile in modo autonomo dinanzi al giudice tributario ma deve essere impugnato unitamente alla cartella di pagamento

Il principio è contenuto nella sent. n. 19626/2014 della CTP di Roma da cui emerge che il ruolo è atto interno normalmente non impugnabile, almeno fino a quando non viene notificata la cartella esattoriale.

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo notificati da Equitalia, recanti iscrizioni per tasse di occupazione di suolo pubblico eccependo di non aver mai ricevuto la notifica delle relative cartelle esattoriali e ciò avrebbe determinato la decadenza della pretesa impositiva.

La CTP ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto l’estratto di ruolo non è atto impugnabile. Il contenuto del ruolo costituisce atto interno normalmente non impugnabile, almeno fino a quando non si estrinsechi con la notifica della cartella esattoriale. “Soltanto dopo tale notifica gli eventuali vizi del ruolo che vadano eccezionalmente ad incidere sul rapporto individuale possono essere oggetto di impugnazione mediante un gravame rivolto contro la cartella esattoriale nella quale essi si riverberano”.

I giudici tributari hanno affermato, inoltre, che in tema di contenzioso e relativamente agli atti impugnabili ex art. 19 d. lgs n. 546/92, mentre “i ruoli sono atto interni dell’Amministrazione, la cartella esattoriale costituisce l’atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell’iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l’illegittimità della pretesa tributaria, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l’impugnazione”.

Alla luce di quanto sopra la CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile condannando il ricorrente alle spese di lite (cfr. CTP n. 16021/2014).

La questione in esame è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto che l’estratto di ruolo è un atto meramente interno dell’Amministrazione e non può essere impugnato in modo autonomo ma unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento (Cass. n. 6610/2013). Ancorché atto interno, il ruolo è lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, per cui l’iscrizione costituisce il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale è lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d’imposta. Da qui l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione che è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ex art. 25 del D.P.R. n.602 del 1973 (Cass..n. 2248/2014).

Stante il difforme orientamento della giurisprudenza la Sesta Sezione Civile con ordinanza n. 16055 dell’11 luglio 2014 ha ritenuto opportuno devolvere alle Sezioni Unite la controversia riguardante la questione della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo tributario, laddove lo stesso sia pervenuto a conoscenza del contribuente mediante qualsiasi mezzo informale, in difetto o in attesa di notifica della cartella esattoriale, ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Ora la parola passa alle sezioni unite che dovrebbero porre la parola fine all’incertezza dei contribuenti e degli operatori del diritto, i quali, a parere dello scrivente, sono favorevoli a ricorrere per la tutela dei propri di diritti autonomamente avverso il ruolo considerando quest’ultimo un mero “atto impositivo”.

3 novembre 2014

Enzo Di Giacomo