La notifica per raccomandata

la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Quanto precede è contenuto nella sent. n. 17990/2014 della CTP di Roma da cui emerge che l’agente della riscossione può procedere alla notifica in due modi o mediante la mediazione di un ufficiale abilitato o a mezzo raccomandata.

La procedura di notifica dell’atto tributario è regolata dagli artt. 137 e ss. del Cpc, come previsto dall’art. 16, c. 2, del D.lgs n. 546/1992 e può eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione. Oltre che “brevi manu” la notifica può essere effettuata a mezzo posta con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

L’art. 26 del Dpr n. 602/1993 prevede, altresì, che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge e che può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata postale ordinaria).

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento rilevando l’inesistenza della notifica della cartella perché effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante spedizione postale e senza relata di notifica.

I giudici tributari hanno ritenuto che la cartella esattoriale può essere notificata, come prevede l’art 26 del Dpr. n. 602/73, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 1091 del 2013).

Il giudice tributario, nel rilevare la ritualità della notifica effettuata, ha affermato che il diverso importo delle sanzioni indicate nell’avviso di liquidazione e nella cartella deriva dalla duplice applicazione della quota percentuale (30%) con riferimento sia al totale delle imposte che all’omesso versamento, risultando pertanto corretto il procedimento sanzionatorio nella fase di liquidazione dell’imposta e in quella coattiva.

10 novembre 2014

Enzo Di Giacomo