Accertamento anticipato e contraddittorio obbligatorio

anche la giurisprudenza di merito si sta adeguando al parere della Cassazione sull’accertamento anticipato: il contraddittorio endoprocedimentale è un diritto del contribuente

Anche il giudice di merito si adegua all’orientamento giuridico dei giudici di legittimità che afferma che ogni attività dell’amministrazione, ivi inclusa quella dell’agenzia delle entrate, non può comprimere il diritto di difesa anticipato che i Principi Fondamentali di derivazione Europea e la Costituzione Italiana riconoscono al contribuente, e che per l’accertamento fiscale trovano forma nel necessario contraddittorio preventivo (CASS. SEZ UNITE N. 19667 DEL 2014).

Il contraddittorio preventivo è una fase del processo endoprocedimentale di formazione della pretesa tributaria assolutamente necessario, perché finalizzato non solo alla tutela del diritto DI DIFESA del privato cittadino ma anche, se non soprattutto, all’esercizio dell’attività amministrativa in conformità dei principi di cui all’articolo 97 della costituzione, “Buona amministrazione”.

La buona amministrazione dell’agenzia delle entrate coincide con l’emissione di un atto di accertamento ben ponderato, risultato ottenibile solamente quando l’amministrazione, elaborata l’ipotesi della MAGGIORE pretesa TRIBUTARIA, prima di formalizzare la stessa in un atto impositivo, senta il contribuente, il quale potrà fornire ulteriori informazioni e allegazioni che POSSONO mininare la sostenibilità della stessa.

Su tale traiettoria si intravedono le decisioni del giudice di merito che incrociano tale oggetto di valutazione, tra le quali quella di cui in allegato e in calce alla presente, che appare di assoluto interesse, perché espressiva della pratica operativa dei principi sopra esposti.

La CTP di Aosta esprime i seguenti principi:

1 – Ogni verifica deve concludersi con un processo verbale di costatazione nella quale devono essere indicati i risultati dei rilievi e l’ipotesi dell’accertamento avente ad oggetto una maggior pretesa tributaria;

2 – per ogni accertamento il contribuente deve poter esercitare i diritti fondamentali, costituzionali e di fonte europea, che trovano attuazione nel comma 7 dell’articolo 12 della L. 212/2000, a prescindere dalla modalità di accertamento adottata dall’AE.

Pare quindi che, in attesa dell’attuazione della Legge Delega fiscale, gli uffici si adeguino a quello che costituisce, al di fuori di ogni previsione normativa, il giusto procedimento amministrativo dell’accertamento tributario.

Gli uffici provinciali dovranno quindi redigere appositi PVC anche per le verifiche a tavolino, processi verbali che devono essere notificati formalmente al contribuente il quale potrà e dovrà fruire del tempo necessario per l’esercizio della propria difesa in sede amministrativa e in via anticipata rispetto alla formazione dell’atto impositivo.

31 ottobre 2014

Mario Agostinelli