Rapporti bancari degli enti locali: non è dovuta l'imposta di bollo

è prevista l’esenzione per l’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente ed alle rendicontazioni sui rapporti di deposito titoli

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in relazione all’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria.

La banca che agisce in veste di tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell’ente locale (articolo 93 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e la documentazione inviata dalla banca all’ente, in virtù della convenzione di tesoreria, appare riconducibile e funzionale alla redazione del conto della gestione cui il tesoriere è obbligato per legge.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene, dunque, che la documentazione che viene inviata dal tesoriere all’ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, possa essere ricondotta nella previsione recata dall’articolo 27 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che stabilisce l’esenzione, in modo assoluto, dall’imposta di bollo, per i “Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell’interesse delle dette amministrazioni“.

L’Agenzia precisa, per completezza, che, qualora l’ente locale, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l’intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D.Lgs. n. 267 del 2000, lo stesso sarà assoggettato all’imposta di bollo di cui rispettivamente all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari.

Per quanto attiene alle modalità di recupero dell’imposta di bollo corrisposta dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, l’Agenzia ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso dalla Banca istante entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (articolo 37 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642). Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nel 2014.

Le previsioni recate dall’articolo 15, comma 6, e 15-bis del DPR n. 642 del 1972, richiamate dall’istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell’acconto dell’imposta di bollo) in cui l’imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell’imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame con il presente interpello.

17 settembre 2014

Vincenzo D’Andò