Proponendo un’attenta lettura della norma si evince che per le SRL non è dovuta la tassa di concessione governativa sui libri sociali: ecco quali sono le norme da analizzare con attenzione.
La pubblicazione di una risposta ad interpello sull’argomento della tassa di concessione governativa per la vidimazione libri sociali ci dà l’opportunità per approfondire il tema della debenza della tassa di concessione governativa, dal punto di vista oggettivo ma, soprattutto, soggettivo.
Nell’approssimarsi della scadenza del termine per il pagamento della tassa di concessione per la vidimazione dei libri sociali, si coglie l’occasione per tornare a parlare dell’argomento dell’obbligo per le SRL di vidimazione dei libri sociali, evento dal quale discende l’obbligo di pagamento della tassa.
Tassa concessione governativa libri sociali: è dovuta dalle SRL?
Lo spunto ci viene da una risposta ad interpello n. 42/2025 di pochi giorni fa, nella quale viene affermato, correttamente, che il versamento (dell’imposta di bollo e) della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovute in presenza dei requisiti di legge, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri medesimi.
È chiaro che sono diverse le modalità di determinazione e di versamento del bollo (non della tassa) a seconda di come il libro o il registro sia tenuto.
Il bollo sui libri sociali
Se il registro è tenuto su supporto cartaceo (o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo), il tributo è dovuto ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi, ed è eseguito tramite contrassegno o modello F23.
Se invece il registro è tenuto in modalità informatica, il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure suindicate, ed è eseguito con modello F24.
Questo, per quanto riguarda il bollo. Veniamo adesso alla tassa.
La tassa di concessione governativa sui libri sociali
Appurato che essa va corrisposta a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri sociali, ci soffermiamo sulla sua debenza, che, come detto, discende dall’obbligo (o meno) di vidimazione dei libri sociali.
L’articolo 2421 del codice civile, riguardante le società per azioni, prevede espressamente l’obbligo di bollatura, disponendo che i libri sociali, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215.
Le società per azioni
L’articolo 2215 dispone che:
“I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.”
Nessun dubbio, quindi, per la vidimazione nelle spa, posta la specifica previsione normativa.
Il mancato rimando alle SRL
Per quanto attiene le srl, occorre rifarsi invece agli articoli 2462-2483 del codice civile. Oggi l’articolo 2478 “Libri sociali Obbligatori” contenuto nella Sezione III – “Dell’amministrazione della società e dei controlli”, nulla prevede in merito all’obbligo di vidimazione dei libri sociali per le srl.
Pertanto, è da concludere che le srl non hanno alcun obbligo di vidimazione e, di conseguenza, non è dovuta neanche la tassa di Concessione Governativa in discorso, sempreché gli amministratori della srl, per possibili eventuali opportunità di natura civilistica e non quindi fiscale decidano di far vidimare ugualmente i libri sociali; in tal caso la tassa è dovuta.
Anche l’analisi della Tariffa allegata al DPR 641/72 sulle concessioni governative ci porta alla stessa conclusione. Infatti il suo articolo 23 prevede la bollatura e numerazione libri e registri dei libri e registri richiamandosi espressamente all’art. 2215 del codice civile, che per quanto alle società di capitali vale per le spa ma non per le srl.
Per quanto sopra esposto è da ritenersi errata, quindi, l’indicazione data da Agenzia delle Entrate nel proprio sito, laddove considera soggetti passivi della tassa vidimazione anche le srl, a prescindere dal fatto che abbiano o meno deciso di vidimare i propri libri.
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Danilo Sciuto
Venerdì 7 Marzo 2025