E' valida la notifica per posta da parte del concessionario

una recente sentenza della C.T.P. di Roma sdogana la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, a mezzo posta raccomandata

La notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, a mezzo posta raccomandata, è valida.

Il principio è contenuto nella sent. n. 16915/2014 della CTP di Roma da cui emerge che il concessionario è comunque abilitato a tale notifica senza “l’intermediazione” del messo notificatore

La notifica in ambito tributario è regolata dagli artt. 137 e ss. del Cpc, come previsto dall’art. 16, co 2, del D.lgs n.546/1992 e può eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

In alternativa a tale notifica c.d “brevi manu”, è possibile effettuare la stessa mediante il servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. L’art. 140 Cpc stabilisce, inoltre, che nel caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo l’inesistenza della notifica postale effettuata dall’agente della riscossione.

I giudici tributari hanno ritenuto preliminarmente che nel caso specifico la notifica dell’atto è immune da censure in quanto la presentazione del ricorso in termini sana eventuali vizi nell’attività di notifica. In ogni caso l’art. art. 26 Dpr n. 602/73 abilita l’agente della riscossione alla notifica della cartella, a mezzo posta raccomandata, senza l’intermediazione di alcun messo notificatore.

Tale disposizione prevede, infatti, che la notifica può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e la notifica si ha per avvenuta nel giorno indicato dall’avviso di ricevimento sottoscritto da uno dei soggetti previsti per legge. In tal caso la legge non prevede alcuna relata di notifica (art. 26, penultimo comma), essendo tenuto l’esattore a conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o avviso di ricevimento a seconda della forma di notifica eseguita, al fine di esibirla su richioesta dell contribuente o dell’amministrazione.

La CTP ha posto in evidenza, inoltre, che l’inesistenza della notifica, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo nel caso in cui manchi totalmente oppure quando la procedura posta in essere esca fuori dallo schema legale previsto per legge, mentre la nullità della notifica deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, quando c’è “la proposizione di una tempestiva e rituale opposizione”.

5 settembre 2014

Enzo Di Giacomo