Variazione di indirizzo e notifica nulla

attenzione, la notifica dell’accertamento eseguita prima del trentesimo giorno dalla variazione o modifica dell’indirizzo del contribuente è nulla

La notifica dell’accertamento eseguita prima del trentesimo giorno dalla variazione o modifica dell’indirizzo del contribuente è nulla.

Il suddetto principio è contenuto nella sent. n. 3072/2014 della CTR di Roma da cui emerge che la notifica dell’atto impositivo è consentita solo nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica stessa.

Così come dispone l’art. 60, c. 3, del Dpr n. 600/73, le variazioni e modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica (senza alcuna comunicazione) per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche, le società ed enti privi di personalità giuridica da quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione di variazione dei dati Iva.

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa ad Irap ed Iva eccependo la mancata notificazione della stessa. La CTP ha respinto il ricorso e il contribuente ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in quanto non ha tenuto conto del “cambio” di residenza, documentato mediante la produzione del relativo certificato. Lo stesso contribuente ha invocato, altresì, la definizione della lite ex art 13 DL n. n. 98/2011 avendo la cartella esattoriale natura di atto impositivo.

La CTR ha ritenuto, accogliendo il ricorso, che le variazioni e modifiche dell’indirizzo di residenza producono effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo alla data dell’avvenuta variazione, come prevede l’art. 60, c. 3, del Dpr n. 600/73. Inoltre la notifica eseguita ai sensi del primo comma dello stesso articolo, è ammessa solo nel caso in cui le variazioni anagrafiche siano intervenute successivamente alla notifica stessa, atteso che la mancata conoscenza del nuovo indirizzo non può imputarsi all’Amministrazione finanziaria che assume informazioni e notizie contenuti nei registri pubblici.

I giudici tributari hanno ritenuto inoltre che la cartella esattoriale emessa ex art. 36 Dpr n. 600/73 non costituisce la richiesta di pagamento di una somma definita con un precedente atto di accertamento ma ha anche natura di atto impositivo trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del contribuente.

Alla luce di quanto precede la CTR ha accolto l’appello compensando le spese di lite.

2 luglio 2014

Enzo Di Giacomo