Omessa convocazione dell'assemblea dei soci: chi irroga la sanzione?

Qual è l’ente preposto ad irrogare le sanzioni previste dalla legge quando gli amministratori (o i sindaci) omettono di convocare l’assemblea sociale? Rispondono Cinzia Mengozzi e Luca Bianchi.

Ricordiamo che per obbligo di legge le società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, termine prorogabile in alcuni casi a 180 giorni (ex artt. 2364, per le S.p.A., e 24778-bis, per le S.R.L., c.c.).

In particolare il comma 2 del citato articolo 2364 (richiamato anche dall’art. 2478-bis cit.) prevede che “L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno…” proprio per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

 

Cosa avviene se gli amministratori omettono di convocare l’assemblea?

Scattano le sanzioni previste dall’art. 2361 codice civile:

“1. Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci”.

 

Per le società l’obbligo di convocazione dell’assemblea nei termini di legge (120 giorni prorogabili di 60) per l’approvazione del bilancio d’esercizio è inderogabile.

Segnaliamo che la Cassazione ha considerato responsabile ai sensi del citato articolo 2631 l’amministratore che, in caso di assemblea convocata regolarmente e andata deserta, ha omesso di convocarla in seconda convocazione entro 30 giorni dalla prima (Cass. Civ., sez. II, sent. n. 28035 del 21/12/2011).

Per le società che chiudono l’esercizio al 31 dicembre tali termini scadono a fine aprile o, nei casi in cui è possibile prorogare la convocazione dell’assemblea, a fine giugno.

Il codice civile parla di 120 giorni, quindi il termine scade al 29 o al 30 aprile (a seconda che l’anno sia bisestile o meno) ed è prorogabile fino al 28 o 29 giugno.

Appare opportuno segnalare un documento di prassi del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di obbligo della convocazione dell’assemblea.

Vi erano dubbi su quale fosse l’ente preposto ad irrogare le sanzioni in caso di omessa convocazione dell’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto: in particolare se l’obbligo ricadesse in capo alle Prefetture o alle Camere di Commercio.

Sentito il parere del Ministero dell’Interno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che la sanzione prevista dall’art. 2361 c.c. nei confronti degli amministratori inadempienti (o dei membri del collegio sindacale se del caso).

A parere di chi scrive la Camera di Commercio è l’ente che può meglio monitorare il rispetto di tale obbligo.

Ricordiamo che ai sensi degli artt. 2435 (per le S.p.A.) e 2478-bis c.c. (per le S.R.L.). i bilanci approvati vanno depositati entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio.

Allo stesso vanno pubblicati sul Registro delle Imprese tutti gli atti societari che sono soggetti a pubblicità legale.

5 luglio 2014

Cinzia Mengozzi e Luca Bianchi