Le nuove rateazioni sulle cartelle esattoriali

con la conversione in Legge del decreto sul Bonus IRPEF sono entrate in vigore ulteriori agevolazioni per i contribuenti che intendono rateizzare i propri debiti con Equitalia

La versione definitiva della legge di conversione del D.L. n. 66/2014 (meglio noto come Decreto IRPEF) introduce, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali in base alla normativa previgente, la possibilità di essere riammessi ad un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Prima, però, di entrare nel merito dell’opportunità introdotta dal predetto decreto 66/2014 convertito è bene ricordare i tratti essenziali della disciplina in materia di dilazione dei tributi iscritti a ruolo, recentemente modificata dall’art. 52 comma 3 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (meglio noto come Decreto Fare). Nello specifico, all’atto della presentazione della istanza di rateazione, è possibile richiedere, alternativamente, un piano di rateazione “ordinario” (fino a 72 rate), ovvero un piano di rateazione “straordinario” (fino a 120 rate), quando il piano ordinario non sia finanziariamente sopportabile dal debitore.

È altresì riconosciuta la possibilità di ottenere, al verificarsi di determinate condizioni, una proroga dei piani di rateazione in precedenza accordati (sia straordinari che ordinari) usufruendo di piani di rateazione in proroga sia ordinari che straordinari. In altri termini, all’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario (o straordinario) il debitore potrà scegliere tra due opportunità: da un lato, chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario fino ad un massimo di 72 rate, ovvero richiedere un piano di rateazione in proroga straordinario fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Il suddetto decreto prevedeva, inoltre, che, la richiesta di proroga della rateazione (ordinaria e straordinaria) fosse preclusa in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive, rispetto alle due in precedenza previste. Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo diventa immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione con la conseguenza che il carico tributario non può più essere rateizzato.

 

L’introduzione della nuova disciplina di favore (otto rate in luogo delle due) ha determinato un’evidente disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti già decaduti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 (22 giugno 2013). Per tale ragioni era stata invocata, da più parti, l’adozione di una modifica normativa volta a consentire, a chi fosse decaduto dalla rateazione secondo le “vecchie” regole, di ottenere in via eccezionale la possibilità di dilazionare il debito usufruendo dei benefici introdotti dal decreto del FARE.

Peraltro, con risoluzione n. 32 del 19 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate si era espressa in favore dell’estendibilità delle nuove regole ai piani di rateazione in corso al 22 giugno 2013 che non fossero ancora decaduti, con conseguente riconoscimento della possibilità di applicazione delle stesse in via retroattiva. La citata risoluzione sembrava, però, escludere dalla riapertura dei termini i soggetti già “decaduti” dal beneficio della rateazione alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare”). La suddetta risoluzione ministeriale affermava, in buona sostanza, che, per i piani di dilazione decaduti alla data di entrata in vigore del DL fare (22 giugno 2013), non poteva operare la nuova causa di decadenza.

Ora, invece, con la nuova previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. n. 66/2014 (meglio noto come “Decreto IRPEF”), i suddetti contribuenti – ancorché decaduti dal beneficio della rateizzazione alla predetta data del 22 giugno 2013 – potranno legittimamente presentare richiesta di un nuovo piano di rateazione entro la fine del prossimo mese di luglio (31.07.2014). Ad ogni modo, per espressa previsione normativa, la nuova dilazione non potrà superare le 72 rate, risultando quindi preclusa la rateazione “straordinaria” a 120 rate, a nulla rilevando che il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in stato di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Più precisamente, il predetto decreto stabilisce che i contribuenti decaduti entro e non oltre il 22 giugno 213 possono chiedere una nuova dilazione del periodo massimo di 72 rate mensili a condizione che detta richiesta venga presentata entro e non oltre il prossimo 31 luglio 2014. Si precisa, infine, che, la nuova richiesta di rateazione non sarà più prorogabile e decadrà, in ogni caso, a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive. In buona sostanza, i contribuenti riammessi nei termini non potranno successivamente beneficiare delle condizioni di decadenza più morbide introdotte dal D.L. n. 69/2013 (decadenza del piano all’ottava rata anche non consecutiva non onorata).

7 luglio 2014

Sandro Cerato