Bonus mobili 50% max 10.000 euro: esclusi PC e TV vediamo quali sono i beni agevolati

le agevolazioni IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non si possono utilizzare per l’acquisto di personal computer e televisori; elenco analitico dei beni agevolabili

Non possono essere ammesse al cosiddetto “bonus mobili” le spese relative all’acquisto di televisori. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta pubblicata sulla sua rivista telematica il 4 luglio scorso, a seguito di richiesta di informazioni in proposito presentata da un contribuente (cfr. G. Mingione, Acquisto di un televisore e bonus arredi, NuovoFiscoOggi, 04/07/2014).


L’articolo 16, comma 2, del decreto Ecobonus dell’anno scorso (DL 63/2013) ha previsto, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, una detrazione del 50% delle ulteriori spese, fino a 10.000 euro, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto Ecobonus, ovvero dal 6 giugno 2013, facendo fede a tal fine la data del bonifico o della transazione con carta di credito o debito, fino al 31 dicembre 2014.

Con la circolare 29/E del 2013 (par. 3.4), l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che i mobili ammessi al beneficio fiscale sono, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (i.e. il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Relativamente, invece, agli acquisti di grandi elettrodomestici agevolabili, è stato precisato, con la stessa circolare del 2013, che la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Per quanto riguarda l’individuazione dei grandi elettrodomestici, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato all’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


Grandi elettrodomestici: allegato 1B al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151

Grandi apparecchi di refrigerazione.

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.

Lavatrici.

Asciugatrici.

Lavatrici.

Lavastoviglie.

Apparecchi per la cottura

Stufe elettriche.

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti.

Apparecchi elettrici di riscaldamento.

Radiatori elettrici.

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

Ventilatori elettrici.

Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria e per il condizionamento


Con la risposta pubblicata sulla sua rivista telematica, l’Agenzia delle Entrate precisa ora che le spese relative all’acquisto di televisori non sono tra quelle agevolabili. Per analogia, peraltro, si può concludere, considerando un’altra tipologia di beni di largo consumo, che neppure le spese riconducibili all’acquisto di personal computer, seppur destinati ad essere installati presso l’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, possono fruire del beneficio fiscale de quo, non comparendo detti beni tra i grandi elettrodomestici elencati nell’allegato 1B citato, ma tra le “apparecchiature informatiche per le comunicazioni”.


Premesso che il riferimento all’allegato 1B del D.Lgs. 151/2005 risulta ormai errato, attesa l’abrogazione di tale provvedimento normativo ad opera dell’articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, le conclusioni della prassi poc’anzi indicata non mutano alla luce dell’allegato II di quest’ultimo decreto, che ha di fatto sostituito il precedente, senza sostanziali mutazioni per quel che qui rileva.

L’esclusione di TV e PC fissi dalle spese agevolabili, del resto, sembrerebbe potersi desumere anche dalla diversa formulazione dell’articolo 16, comma 2, del DL 63/2013, rispetto a quella dell’articolo 2 del DL 5/2009, recante la precedente “edizione” della detrazione fiscale in oggetto, che ammetteva all’agevolazione le spese “per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, … nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.


In sostanza, nel 2009 il Legislatore, per includere tra le spese agevolabili anche quelle riconducibili all’acquisto di TV e PC, le aveva espressamente menzionate nella norma, mentre di esse, nella versione attualmente in vigore della disposizione agevolativa, non vi è alcuna traccia.

11 luglio 2014

Alessandro Borgoglio