Imprese multiattività e gli accertamenti basati sugli studi di settore

la disciplina degli studi di settore per imprese che svolgono due o più attività è particolare: una panoramica di come tali particolarità si applicano in fase di accertamento standardizzato

La disciplina degli studi di settore, applicabile alle imprese esercenti due o più attività d’impresa (c.d. “multiattività”), è stata modificata ad opera del DM 11.2.2008: si è in presenza di una multiattività quando il soggetto che esercita due o più attività d’impresa (non rientranti nel medesimo studio) presenta un ammontare di ricavi relativi alle attività non prevalenti superiori al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti; in tal caso, infatti, il soggetto è tenuto ad applicare lo studio di settore relativo all’attività prevalente esercitata ed a compilare il prospetto multiattività presente nel medesimo studio di settore.

Per i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa – che non rientrano nel medesimo studio di settore – i risultati derivanti dagli studi di settore:

  • sono direttamente utilizzabili in sede di accertamento, a condizione che i ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dallo studio di settore relativo all’attività prevalente siano pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi, ovvero;

  • possono essere utilizzati solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo se i ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dallo studio di settore relativo all’attività prevalente risultino superiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Bisogna osservare che, per i soggetti multiattività, le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore non rilevavano nemmeno ai fini dell’ormai abrogato premio di congruità di cui all’art. 10, comma 4-bis. Legge n. 146/1998 il quale disponeva che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d, per. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 54, c. 2, ultimo periodo, dello stesso decreto, non si sarebbero potute effettuare nei confronti dei contribuenti che dichiaravano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità (ai fini dell’applicazione degli studi di settore), qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, fosse stato pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati: l’art. 10 c. 12 del DL 201/2011 c.d. Salva Italia ha disposto, infatti, l’abrogazione del suddetto premio di congruità, il quale tuttavia resta in vigore per gli accertamenti che interessano l’anno 2010 ed i precedenti.

Per i periodi d’imposta successivi in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti multiattività potrebbero fruire, invece, senza alcun vincolo, dei benefici introdotti dall’art. 10 comma 9 del D.L. n. 201/2011, ovvero potrebbero accedere al novellato regime premiale per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore, ma con talune precisazioni.

Preliminarmente bisogna rammentare che l’accesso al regime premiale in commento è consentito solo ai soggetti che – oltre ad aver regolarmente adempiuto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, con fedele indicazione di tutti i dati previsti – risultino congrui (anche a seguito di adeguamento) e coerenti rispetto a tutti gli indicatori, di normalità e di coerenza, previsti per gli studi di settore applicati.

Nei confronti del contribuente che possieda i predetti requisiti:

  • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 comma 1 lettera d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;

  • sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43 comma 1 del DPR 600/73); la disposizione non si applica in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al D.Lgs. 74/2000;

  • la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Tornando ai contribuenti multiattività, si ritiene che gli stessi debbano essere esclusi dal predetto regime premiale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (rispetto ai quali il co. 2 dell’art. 2 del citato DM 11.2.2008 esclude espressamente la rilevanza dei risultati degli studi di settore ai fini dell’accertamento ex L. 146/98). Al contrario, invece, restano assoggettabili ad accertamento basato sugli studi e, quindi, sono potenziali fruitori del regime premiale, in presenza delle condizioni necessarie, i contribuenti che non superano la predetta soglia del 30%.

Si segnala, infine, che, a partire dal periodo d’imposta 2012 (e quindi anche per il periodo d’imposta in corso) le imprese multiattività sono tenute ad indicare a colonna 4, dei righi RF1 o RG1 di UNICO 2014, denominata “Studi di settore: cause di esclusione”, il nuovo codice 12. Tale codice serve, infatti, a segnalare l’inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal D.M. 11 febbraio 2008 (e successive modificazioni), tra cui figurano appunto anche i soggetti multiattività. Si ricorda che, in tale circostanza, deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

12 giugno 2014

Sandro Cerato