Gli acconti a fornitori: aspetti operativi, contabili e fiscali

Analisi ed esempi pratici della gestione contabile degli acconti pagati ai fornitori: tali tempistiche di pagamento ai fornitori generano spesso dubbi nelle registrazioni contabili.

contabilizzare gli acconti ai fornitoriCapita spesso nella pratica professionale di trovarsi di fronte al caso di operazioni di incasso o pagamento che precedono la fatturazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. Si tratta di un’ipotesi di inversione del ciclo economico-finanziario posto che normalmente il ciclo economico precede quello finanziario.

Nel presente lavoro ci occuperemo del problema degli acconti a fornitori distinguendo quelli destinati a finanziare l’acquisto di immobilizzazioni da quelli destinati a finanziare l’acquisto dei elementi del capitale circolante

Acconti a fornitori

L’acconto a fornitori si configura quando il pagamento precede la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

Per cui appare fondamentale, per la qualificazione di acconto, che l’operazione di pagamento avvenga indipendentemente e precedentemente rispetto al momento di ricevimento della fattura di acquisto del bene o servizio.

Questa peculiarità determina che il ciclo finanziario precede quello economico, anche in termini di documentali. Infatti, la fattura dell’acconto, estinguerà il credito verso il fornitore sorto in relazione all’uscita finanziaria, venendo ricondotto al valore dell’imponibile della fattura conseguentemente emessa.

Tale sarà il credito verso il fornitore, da portare in detrazione dall’imponibile I.V.A. della fornitura complessiva, una volta eseguita la consegna o la spedizione dei beni ovvero la prestazione dei servizi e ciò al fine evitare una duplicazione in termini di imposta sul valore aggiunto. L’acconto si configura conseguentemente come credito di finanziamento erogato al fornitore.

Gli aspetti I.V.A. degli acconti

Ci chiediamo: perché questo complesso procedimento per gestire un’operazione che invece andrebbe considerata nella sua unitarietà? La risposta ci viene dal decreto I.V.A. che all’art. 6, co. 4 stabilisce: se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Per il legislatore, l’operazione di versamento di un acconto precedente alla fornitura o, addirittura, l’emissione della fattura che precede la fornitura (caso non tracciato nel nostro attuale lavoro) si configura come il pagamento anticipato in tutto o in parte della fornitura ancora da eseguire.

Il movimento finanziario deve trovare una sistemazione I.V.A., a prescindere dalla posticipazione della fornitura alla quale si ricollega. Insomma, non si tratta di una norma di garanzia, con funzione antielusiva, ma di una norma che qualifica il versamento dell’acconto, come versamento anticipato del prezzo della fornitura.

 

L’allocazione in bilancio dell’acconto

L’allocazione in bilancio dell’acconto a fornitori, dovrà essere coerente con l’operazione di fornitura che precede, determinando tre ipotesi d’iscrizione in bilancio:

  • nella voce I. 6) con riguardo alle immobilizzazioni immateriali;
  • nella voce II. 5) con riguardo alle immobilizzazioni materiali;
  • nella voce I. 5) con riguardo ai beni che sono allocati nell’attivo circolante.

 

Occorre prestare molta attenzione al problema della rilevazione degli acconti a fornitori, in pendenza del termine di chiusura dell’esercizio poiché, non di rado, capita che la fattura emessa dal fornitore, per una fornitura già eseguita con D.D.T., non pervenga entro la data di chiusura o, addirittura, vada smarrita e che la mancanza del documento fiscale emerga a contabilità I.V.A. già chiusa (perché ad esempio è stata già trasmessa la Comunicazione annuale Dati I.V.A.).

In questi casi, non bisogna dimenticare che più che di operazione di acconto si dovrebbe parlare di operazione I.V.A. non regolarmente documentata che richiede un trattamento contabile appropriato, fino al conseguimento del documento fiscale (smarrito o omesso). Occorre aggiungere che in questi casi, emergerà in sede di assestamento contabile, l’esigenza di rilevare il costo di acquisto della fornitura non regolarmente documentata, contrapposto ad un debito verso fornitori per fatture da ricevere, operazione necessaria per rilevare il componente negativo di reddito che risulterà dalla fattura non pervenuta o smarrita. Nei casi più gravi, occorrerà procedere alla procedura di autofatturazione denuncia all’Agenzia delle Entrate, così come prescrive il D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 82.

 

Gli acconti a fornitori: aspetti contabili

L’operazione di rilevazione dell’acconto a fornitori, sarà gestita, contabilmente, partendo dall’uscita finanziaria anticipata rispetto al ricevimento della fattura per l’acconto, che andrà rilevata direttamente come partita fornitori inusualmente iscritta in DARE, in attesa della sistemazione che si avrà con la registrazione del debito verso fornitori da iscrivere in AVERE.

Esempio n.1 – Acconto su fornitura di merci

Si faccia, ad esempio, il caso del pagamento di un acconto a mezzo bonifico bancario, pari al 30 % di una fornitura di beni di Euro 5.000 + IVA ordinaria, regolata per la differenza sempre con bonifico bancario.

La parte tabellare della fattura d’acconto sarà la seguente:

Descrizione Importo
Imponibile 1.500,00
I.V.A. 22 % 330,00
Totale Fattura 1.830,00

 

Si evidenzia che l’acconto, per definizione, coincidendo con la somma pagata al fornitore, è da considerarsi comprensivo di I.V.A.

Mentre, la fattura conseguente all’esecuzione della fornitura, avrà la seguente struttura tabellare:

Descrizione Importo
Fornitura di merci 5.000,00
–     Acconto come da fatt. n.        del     / /        –     1.500,00
Imponibile 3.500,00
I.V.A. 22 % 770,00
Totale Fattura 4.270,00

 

Scritture in Partita Doppia

A partita doppia rileveremo:

a) al pagamento dell’acconto a mezzo bonifico bancario si avrà:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Debiti verso Fornitori P – D 7) 1.830,00
Banca c/c A – C IV 1) 1.830,00
Per rilevazione del pagamento dell’acconto.

 

b) al ricevimento della fattura relativa all’acconto:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Acconti a fornitori A – C I 5) 1.500,00
I.V.A. ns/credito A – C II 4 – bis) 330,00
Debiti verso Fornitori P – D 7) 1.830,00
Ricevuta fattura n. ……. del …./…/…….

 

c) al ricevimento della fattura per la fornitura eseguita che tiene conto dell’acconto già fatturato e pagato si avrà:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Acquisti di Merci CE – B 6) 5.000,00
I.V.A. ns/credito A – C II 4 – bis) 770,00
Acconti a fornitori A – C I 5) 1.500,00
Debiti verso Fornitori P – D 7) 4.270,00
Ricevuta fattura n.                del  /     /              

 

d) alla regolazione finanziaria della fattura per la fornitura eseguita, si avrà:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Debiti verso Fornitori P – D 7) 4.270,00
Banca c/c A – C IV 1) 4.270,00
Per rilevazione del pagamento del saldo fornitura.

 

Esempio n. 2 – Acconto su fornitura di beni materiali ammortizzabili

Si ipotizzi, ad esempio, il caso del pagamento di un acconto a mezzo bonifico bancario, pari al 30 % relativo alla fornitura di un impianto di Euro 50.000 + IVA ordinaria, regolata per la differenza sempre con bonifico bancario. La parte tabellare della fattura d’acconto sarà la seguente:

Descrizione Importo
Imponibile 15.000,00
I.V.A. 22 % 3.300,00
Totale Fattura 18.300,00

 

La parte tabellare della fattura definitiva per la fornitura del bene strumentale, sulla falsa riga del caso precedente, sarà così strutturata:

Descrizione Importo
Fornitura di bene strumentale 50.000,00
–     Acconto come da fatt. n.        del    / /         –     15.000,00
Imponibile 35.000,00
I.V.A. 22 % 7.700,00
Totale Fattura 42.700,00

 

Scritture in Partita Doppia

a) Scritture in Partita Doppia

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Debiti verso Fornitori P – D 7) 18.300,00
Banca c/c A – C IV 1) 18.300,00
Per rilevazione del pagamento dell’acconto.

Al ricevimento della fattura per la fornitura di beni strumentali eseguita, registreremo:

b) al ricevimento della fattura relativo all’acconto:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Acconti       a       fornitori       di immobilizzazioni materiali A – C II 5) 15.000,00
I.V.A. ns/credito A – C II 4 – bis) 3.300,00
Debiti verso Fornitori P – D 7) 18.300,00
Ricevuta fattura n.                  del  /    /        

 

c) alla ricezione della fattura per la fornitura eseguita che tiene conto dell’acconto già fatturato e pagato si avrà:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Impianti e macchinari A – C II 2) 50.000,00
I.V.A. ns/credito A – C II 4 – bis) 7.700,00
Acconti       a       fornitori       di immobilizzazioni materiali A – C II 5) 15.000,00
Debiti verso Fornitori P – D 7) 42.700,00
Ricevuta fattura n.              del  /     /            

 

d) alla regolazione finanziaria della fattura per la fornitura eseguita, si avrà:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Debiti verso Fornitori P – D 7) 42.700,00
Banca c/c A – C IV 1) 42.700,00
Per rilevazione del pagamento del saldo fornitura.

 

Esempio n. 3 – Acconto in presenza di fattura omessa o non pervenuta per servizi

Si ipotizzi un terzo caso, relativo al pagamento, a mezzo bonifico bancario, di una fornitura di beni di Euro 10.000 + IVA ordinaria. Il pagamento è avvenuto per poter dar corso alla fornitura. La merce è stata regolarmente consegnata con D.D.T. datato 28/12/ n. Si supponga, altresì, che alla data del 31/12 anno corrente, la fattura della fornitura non sia pervenuta. Si tratta, ovviamente, di un caso anomalo, dati i movimenti finanziari coinvolti nell’operazione che comunque va gestito in CO.GE.

Scritture in Partita Doppia

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Debiti verso Fornitori P – D 7) 12.200,00
Banca c/c A – C IV 1) 12.200,00
Per rilevazione del pagamento anticipato della fornitura.

 

Al 31/12/n occorre rilevare il costo di competenza per le merci pervenute con

D.D.T. del 28/12/n, al quale non è seguita la relativa fattura o la stessa non sia ancora pervenuta alla chiusura dell’esercizio. La rilevazione in P.D. avverrà per il solo imponibile ottenuto per defiscalizzazione dall’importo corrisposto (o seguendo un’altra impostazione basata sul concetto di esigibilità dell’I.V.A. con rilevazione dell’I.V.A. già a partire dal bonifico).

A partita doppia seguendo la prima impostazione contabile si registrerà:

 

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Acquisti di merci CE – B 5) 10.000,00
Fornitori c/fatture da ricevere P – D 7) 10.000,00
Per rilevazione del costo di competenza per merci già ricevute al 31/12.

Seguendo la seconda impostazione contabile che prevede anche la rilevazione dell’I.V.A. detraibile già dalla scrittura di assestamento, a partita doppia avremo:

 

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Acquisti di merci CE – B 5) 10.000,00
IVA ns/credito A – C II 4 – bis 2.200,00
Fornitori c/fatture da ricevere P – D 7) 12.200,00
Per rilevazione del costo di competenza per merci già ricevute al 31/12.

 

In conclusione, la gestione degli acconti su forniture, richiede un approccio contabile appropriato che consenta all’impresa, nei casi di mancato ricevimento della fattura, entro la chiusura dell’esercizio corrente, di rilevare il credito verso il fornitore che si estinguerà con il ricevimento della fattura definitiva per la fornitura eseguita, documento quest’ultimo che dovrà tenere conto della fatturazione dell’acconto già eseguita per evitare duplicazioni di I.V.A.

 

20/06/2014

Enrico Larocca

 

Leggi anche: Acconti a fornitori ed esigibilità dell’IVA

 

NOTE

1 V. Antonelli e R. D’Alessio in Summa Contabile, il Sole 24 ore, 2012, “Anticipi” pag. 417 e ss.

2L’art. 6, co. 8 del D. Lgs. n. 471/1997 così recita: Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al quindici per cento del corrispettivo, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a r egolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:

  1. se non ha ricevuto la fattura, entro q uattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
  2. se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registra- zione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente

 

 

Scarica il documento