L’acconto rappresenta un vero e proprio credito di finanziamento erogato al fornitore. Gli anticipi ai fornitori possono riguardare sia l’acquisizione di beni, materiali ed immateriali, ammortizzabili che di immobilìzzi finanziari, ovvero merci, materiali di consumo e servizi.
La disposizione normativa che stabilisce il momento di esigibilità dell’Iva in ogni caso, all’atto di (qualsiasi) pagamento in acconto, è stata parzialmente disattesa dalla giurisprudenza comunitaria.
Esigibilità IVA e acconti ai fornitori: definizioni e principi contabili
In generale, la posta riguardante gli acconti ai fornitori è costituita da operazioni di pagamento o di incasso che precedono normalmente la fatturazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Relativamente alle ipotesi di pagamenti eseguiti dal cessionario/committente a favore del cedente/prestatore, eseguiti prima della consegna del bene o dell’esecuzione di una prestazione, va osservato che, a seconda degli accordi intercorsi tra compratore e fornitore, l’anticipo può riguardare sia l’intero importo del prezzo pattuito o, più frequentemente, solo una parte di esso.
In questa seconda evenienza l’erogazione finanziaria rappresenta un anticipo, in conto prezzo fornitura o compenso per la prestazione di servizio richiesta.
Evidentemente, l’allocazione in bilancio di un anticipo erogato al fornitore o al prestatore dovrà essere coerente con l’operazione sottostante.
Si possono verificare diverse ipotesi d’iscrizione in bilancio, precisamente nello Stato patrimoniale, sezione <dare>, concernenti le erogazioni finanziarie che precedono sia l’aspetto documentale che la maturazione economica dell’accadimento.
Riassumiamo le fattispecie nello schema seguente.
Anticipo |
Conto |
Collocazione in bilancio |
Immobilizzazioni immateriali |
Fornitori c/acconti beni immateriali |
SP B I 6 |
Immobilizzazioni materiali |
Fornitori c/acconti beni materiali |
SP B II 5 |
Immobilizzazioni finanziarie |
Fornitori c/acconti immobilizzi finanziari |
SP B II 2 d |
Materie prime/merci/semilavorati |
Fornitori c/acconti materie prime/merci/semilavorati |
SP C I 5 |
Prestazioni di servizi |
Fornitori c/acconti servizi |
SP C II 5 |
Immobilizzazioni materiali
Relativamente agli immobilizzi materiali è la voce descritta al n. 5) dell’art. 2424 del codice civile che accoglie gli acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di strutture produttive.
Si tratta normalmente degli anticipi in conto impianti o macchinari proprio perché a fronte dell’importo ricevuto corrisponderà l’acquisizione di una immobilizzazione.
Questi anticipi sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi.
La disciplina concernente la voce di bilancio “immobilizzazioni in corso e acconti” è approfondita dal Principio contabile OIC n. 16 “Immobilizzi materiali” emanato dall’Organismo Italiano che esamina, in particolare, le procedure per la rilevazione, la classificazione e la valutazione.
Le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate, difatti, in un’apposita voce dell’attivo circolante.
Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti:
- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione;
- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;
- l’ope