SRL ingovernabile: come comportarsi?

Come comportarsi in una SRL quando il vero amministratore non è quello iscritto nei registri camerali, ma il socio di maggioranza?

Quesito:

Egregio rag Mazzanti, non c’è equilibrio tra soci o meglio io possiedo il 5% l’altro socio (srl) il 95%.

Purtroppo sono l’amministratore ma dal dicembre 2012 solo di fatto.

Vi spiego perchè.

A seguito lavori di ristrutturazione richiesti dalla regione per adeguamento legge regionale 4/2007, abbiamo dovuto sospendere la nostra attività.

Trattasi di casa protetta per ricovero di anziani non autosufficienti.

Il socio di maggioranza attuale, lo è diventato per acquisizione prima del 70% e successivamente del 25%.

Sono amministratore dal lontano maggio 2007.

Tutto è andato bene con molte promesse, con rilancio della attività, con richiesta di aumento di posti letto, presentazione dei progetti e relativi pareri favorevoli. Il tutto fino a febbraio 2013.

Poi il nulla. Lavori che non iniziavano se non quando il sottoscritto non rinunciava al suo apporto pari ad euro 90.000,00 e non firmasse fideussioni bancarie alla pari col socio di maggioranza  pari ad euro 430.000,00 su un affidamento di euro 200.000,00 garantito da titoli pari ad euro 100.000,00.

Solo a queste condizioni i lavori sono iniziati e ancora oggi non vedono la luce. Naturalmente tutti i nostri ospiti hanno trovato altra allocazione pertanto oggi ricominciare sarà alquanto difficile ma tantè.

 

La domanda è la seguente :

  1. La richiesta di rinuncia al mio apporto non è mai stata richiesta  se non con un pseudo verbale scritto dal socio di maggioranza  senza alcuna convocazione ma preparato a tavolino con la scusa di coprire le perdite e presentare una situazione contabile alla banca di suo riferimento; all’uopo c’è da precisare che non ho avuto la possibilità di ricevere la chiave dell’Home Banking in quanto a mia insaputa l’ha ritirata dalla banca;

2) come posso difendermi dalle sue angherie visto che non posso dimettermi, non posso vendere la mia quota e con velate minacce mi inibisce la mia attività di amministratore?

 

 

Risposta:

La soluzione al suo problema è gravemente compromessa dal fatto che i danni causati alla società dal protrarsi infinito della situazione dei lavori di ristrutturazione, sono prima di tutto imputabili all’amministratore.

Siccome in tale posizione è lei che risulta, per imputare la condotta dannosa AL VERO AMMINISTRATORE, occorre che lei ammetta di essersi prestato a questa situazione, e di averla per diverso tempo tollerata.

Cosa questo possa comportare, in concreto, non le so dire, perchè non sono al corrente dei dettagli delle operazioni ma – per esperienza – posso consigliarle un atteggiamento prudente nell’affrontare questa situazione, che andava chiaramente evitata fin dall’inizio.

Mai fare gli amministratori di una società che non si può gestire fino in fondo. E’ come pretendere di guidare un’auto senza poter controllare il volante.

C’è però un punto a suo favore, su cui – forse – è possibile far leva, per trattare una ragionevole sistemazione con il suo socio: l’art.2476 del Codice Civile che, trattando della responsabilità degli amministratori di s.r.l., afferma:

“Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.”

Ora, premesso che parrebbe evidente che i danni per i lavori di ristrutturazione iniziati con gravissimo ritardo, tale da comportare la perdita dei pazienti, siano stati causati dal suo soco – vero “dominus” della società – una soluzione per lei potrebbe essere quella di recedere dalla società e ovviamente dimettersi contemporaneamente dalla carica di amministratore.

Facendo leva sulla corresponsabilità del suo socio, per i danni, potrebbe ottenere il pagamento dell’apporto a cui ha verbalmente rinunciato, trattare una liquidazione ragionevole e gettarsi alle spalle questa brutta esperienza, ovviamente facendo tutto il percorso necessario:

  • Notifica di recesso al suo socio, alla società e suo deposito precauzionale anche al registro imprese

  • Notifica di dimissioni dalla carica di amministratore (comunicate anche al registro imprese)

  • Atto di recesso e liquidazione della sua quota, davanti a Notaio.

Non vedo altre soluzioni.

 

30 maggio 2014

Roberto Mazzanti