La rivalutazione degli immobili e scarico delle imposte anticipate

i maggiori valori derivanti dalle rivalutazioni di immobili eseguite ex DL n. 185/2008 sono riconosciuti ai fini fiscali solo a partire dal periodo d’imposta 2013; tale differimento degli effetti fiscali della rivalutazione rispetto agli effetti civilistici ha creato la necessità negli esercizi precedenti di evidenziare in contabilità l’insorgenza di crediti per imposte anticipate derivanti dalle differenze temporanee tra reddito imponibile e utile civilistico, che dovranno essere progressivamente riassorbiti

I maggiori valori derivanti dalle rivalutazioni di immobili eseguite ai sensi dell’art. 15 del DL n. 185/2008 sono riconosciuti ai fini fiscali solo a partire dal periodo d’imposta 2013.

Tale differimento degli effetti fiscali della rivalutazione rispetto agli effetti civilistici ha creato la necessità negli esercizi precedenti di evidenziare in contabilità l’insorgenza di crediti per imposte anticipate derivanti dalle differenze temporanee tra reddito imponibile e utile civilistico, che dovranno essere progressivamente riassorbiti.

Il tema viene di seguito trattato con un’analisi della normativa riguardante le rivalutazioni di immobili, della disciplina contabile della rilevazione di imposte anticipate unita ad un esempio numerico complessivo.

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