Il giudice tributario ed il pignoramento presso terzi

la giurisprudenza ha emesso recentemente due importanti decisioni in merito al pignoramento presso terzi coinvolgente elementi di carattere oggettivamente o soggettivamente tributari: analizziamo queste innovative pronunce

La giurisprudenza ha emesso, quasi in rapida successione, due decisioni importanti per quel che riguarda il pignoramento presso terzi coinvolgente elementi di carattere, oggettivamente o soggettivamente, tributari.

 

Il primo dei due responsi che qui si intende commentare è la decisione assunta dalla Ctp di Roma n.8421/63/14 del 16 aprile 2014.

Il collegio capitolino ha ritenuto che si possa impugnare innanzi la giudice tributario l’atto di pignoramento presso terzi notificato dall’agente della riscossione quando lo stesso non sia stato preceduto dalla rituale notifica dell’atto presupposto.

Il responso, che pur si è preoccupato di sottolineare questo aspetto, va letto “al negativo” in quanto, nel caso di specie, essendo avvenuta la notificazione dell’atto propedeutico, è stata negata la giurisdizione tributaria in favore di quella ordinaria.

La materia del pignoramento presso terzi “tributario”, come già evidenziato dallo scrivente in due articoli pubblicati su questo Quotidiano1, è regolata dall’art. 72bis del DPR n. 600/72 , in alternativa alla procedura ordinaria che trova regolamento nel codice di procedura civile.

 

La soluzione offerta dalla Ctp Roma è meno scontata di quanto si possa immaginare, stante il fatto che la giurisdizione tributaria apparentemente sembra porre non pochi limiti agli atti di esecuzione. Ben vero, a mente, dell’ art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 “restano escluse dalla giurisdizione tributaria tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

La tutela giurisdizionale, offerta poi dal giudice dell’esecuzione, appare anch’essa poco applicabile e questo in virtù del fatto che le azioni tramite le quali il contribuente potrebbe contestare il diritto di procedere a esecuzione, sulla base dell’omessa notifica della cartella di pagamento, è quella relativa alle opposizioni all’esecuzione stessa (artt. 615 e ss. c.p.c.), a sua volta inammissibili (unitamente alla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) per espresso divieto dell’art. 57, c. 1, del D.P.R. n. 602/1973, salvo il caso in cui l’opposizione riguardi la pignorabilità dei beni.

La sentenza appena descritta, in pratica, risolve il problema di un potenziale doppio diniego di giurisdizione; essa, tra l’altro, appare conforme all’indirizzo della Suprema Corte (sent. n. 20294/2011) e delle commissioni di merito (Ctp Treviso n. 23/2009, Ctp Piacenza n. 71/2009, Ctp Catania n. 176/2011).

Passando all’esame dell’altro responso di interesse, va detto che le Sezioni Unite Civili hanno statuito la necessità , per il creditore, di adìre la giurisdizione tributaria per interporre l’azione di accertamento, ex art. 548 c.p.c., dell’obbligo dell’ufficio impositore che, chiamato in precedenza a ricoprire la qualità di “terzo pignorato”, abbia rilasciato una dichiarazione negativa intorno debiti della Amministrazione finanziaria (nel caso di specie: un credito d’imposta), vantabili dal debitore esecutato.

 

Questa conclusione è stata resa nella decisione n. 3773 del 18 febbraio 2014 che ha attribuito alle commissioni tributarie il vaglio dell’azione in commento incentrando le proprie motivazioni su due fondamentali elementi: uno ancorato all’assoluta centralità (ai fini dell’individuazione della giurisdizione di riferimento) dell’art. 2 del D.lgs n.546/92, l’altro rappresentabile nella “non estraneità”, alla controversia, dell’esercizio del potere impositivo che sortisce dal rapporto tributario ovvero da un rapporto potestà-soggezione. La norma richiamata, secondo le argomentazioni della Corte, individua la giurisdizione ratione materiae, confinando quindi l’art. 19 (medesimo decreto) alla funzione di “catalogo”degli atti impugnabili, per cui la “tassatività” (pur letteralmente richiamata in quest’ultima disposizione) deve intendersi riferita, non ai singoli atti, ma a “categorie” di atti, suscettibili di interpretazioni estensive.

 

Da qui, superato quello che appariva l’unico ostacolo alla conclusione adottata, cioè il richiamato art. 19 D.Lgs n.546/92, il riconoscimento della giurisdizione tributaria intorno la materia di specie.

14 maggio 2014

Antonino Russo

 

1 Si consenta il rinvio a : “Riscossione: le nuove regole per i pignoramenti presso terzi, una guida alla fase processuale”, 04/09/2013; “Riscossione dei tributi: il pignoramento presso terzi”, 16/07/2013.