E’ in vigore dal 6 aprile 2014 l'obbligo posto a carico dei datori di lavoro di procurarsi il certificato penale del casellario giudiziale del personale che opera a stretto contatto con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne (a carico del lavoratore) per taluno dei seguenti reati previsti dal codice penale: art. 600-bis (prostituzione minorile), art. 600-ter (pornografia minorile), art. 600-quater (detenzione di materiale pornografico), art. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ed art. 609-undecies (adescamento di minorenni).
L'obbligo di procurarsi il certificato penale sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi (generalmente il datore di lavoro o il committente) si appresti alla stipula di un contratto di lavoro: l’obbligo in argomento non sussiste, invece, ove il datore di lavoro si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. In altri t