Niente diritto di regresso della società di persone nei confronti del socio

la società di persone non può esercitare il diritto di regresso nei confronti di un suo socio per il pagamento della metà dei debiti sociali; è solo il creditore che può chiamare in causa i singoli imprenditori azionando la responsabilità personale e illimitata

Nell’ipotesi che la società in nome collettivo abbia già provveduto al pagamento dei debiti sociali non può chiedere, ad un suo socio, in via di regresso il pagamento del debito in base alla sua quota di percentuale posseduta; la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6239 del 20 marzo 2014, ha respinto il ricorso della società perché solo i creditori e non l’ente possono agire nei confronti dei singoli soci, per il pagamento dei debiti sociali verso i terzi.

La vicenda

Una società di persone ha proposto ricorso contro un suo socio avverso la sentenza del 2008 con la quale la Corte d’appello aveva accolto il ricorso dello stesso socio, per i fatti che di seguito si espongono.

La società aveva denunciato davanti al Tribunale un suo socio che rimasto nella s.n.c. sino alla cessione della quota di sua appartenenza in favore di un altro soggetto con atto del 18 dicembre 2000; nell’atto di cessione si era stabilito che il socio cedente sarebbe rimasto responsabile illimitatamente, e in solido con l’altro socio della s.n.c., sino alla data del 31 dicembre 2000.

Avendo la società maturato per il periodo sino alla predetta data debiti verso terzi per oltre 35 milioni delle vecchie lire, ha chiesto la condanna del socio cedente al pagamento della quota di sua spettanza pari alla metà del debito.

Il socio a tale richiesta si è opposto facendo opposizione della domanda e in via riconvenzionale la condanna della società attrice a corrispondergli gli utili maturati sino al 31 dicembre 2000 pari poco più di 43 milioni delle vecchie lire.

La domanda della società di persone è stata accolta dal Tribunale con sentenza del maggio 2005; il socio cedente ha proposto appello insistendo per l’accoglimento della domanda riconvenzionale e deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 5, dal contratto di cessione della quota e dell’art. 2291 c.c. e la mancanza di prova delle sopravvenienze passive e della loro riconducibilità al periodo precedente al 31 dicembre 2000.

La Corte di Appello su ricorso del socio cedente, ha affermato, limitatamente alla richiesta di rigetto della domanda introduttiva del giudizio, che i creditori sociali, e non la società, possono agire nei confronti dei soci facendo valere la loro responsabilità personale e illimitata.

La società di persone è ricorsa in Cassazione.

I motivi del ricorso

Tra i principali motivi del ricorso in Cassazione la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2267 c.c. e delle altre norme preposte a tutela dei creditori sociali che non consentono alla società di persone che ha pagato i creditori sociali di agire, a mezzo del proprio legale rappresentante, in regresso verso i singoli soci pro-quota.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che consentono alla società che ha pagato di agire nei confronti del socio che non ha pagato in proporzione del valore della propria quota.

La responsabilità solidale e illimitata del socio

L’art. 2291 c.c. afferma che nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

La società in nome collettivo è la forma più elementare di società commerciale; quella che più comunemente assume l’impresa individuale che si trasforma in società. È uno spirito di reciproca fiducia basata sui vincoli della parentela o dell’amicizia che lega i soci della collettività; l’alea degli affari sociali coinvolge tutti i beni di tutti i soci, essa non può essere affrontata senza che una continua collaborazione si svolga fra i compartecipi all’impresa.

Il socio di s.n.c., ancorché abbia ceduto la sua quota, risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, qualunque siano, sino alla data di cessione, dovendosi, tra l’altro, tener conto che le omesse fatturazioni e la mancata conservazione di bolle di accompagnamento…, sono riferibili al periodo in cui il ricorrente era socio. Dunque è irrilevante la mancata notifica al medesimo dell’avviso di rettifica, scaturendo la sua responsabilità dall’art. 2291 c.c..

In altre parole il socio risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione.

L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto.

Con la sentenza della Cassazione (Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 24 marzo 2011 n. 6734) si è stabilito, confermando i dettami normativi ed una vasta giurisprudenza, che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l’onere di proporre impugnazione.

In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l’eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 6734/2011, che ha dichiarato il diritto dell’Inail di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società.

Nelle sentenze commentate emerge come esista una responsabilità solidale e illimitata del socio ma non è presente una situazione in cui la società possa esercitare l’azione di regresso nel confronti del socio per un debito sociale.

 

L’analisi della Cassazione

La società ricorrente sottopone ai giudici di legittimità i seguenti quesiti:

a) se, nei rapporti esterni, degli atti illeciti posti in essere dagli organi delle società commerciali a base personale , dotate di autonomia patrimoniale ma prive di personalità giuridica, rispondono le società con il loro patrimonio oltre che i soci illimitatamente responsabili;

b) se la società, dotata di autonomia patrimoniale, risponde con il suo patrimonio alle richieste risarcitorie dei terzi, la stessa società, in persona del legale rappresentante, ha diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c. e di esercitare azione di regresso pro-quota ex art. 1229 c. 1 c.c. nei confronti di un socio solidalmente responsabile con la società stessa;

c) se, ai sensi dell’art. 2267 c.c., il pagamento dei debiti sociali è stato richiesto alla società, che vi ha provveduto integralmente e la società, a seguito di detto pagamento integrale, può esercitare l’azione di regresso per il 50% di quanto pagato verso il socio, in riferimento alla sua quota del 50% nella società stessa (art. 2263 c.c.);

d) se la società, dotata di autonomia patrimoniale, risponde con il suo patrimonio alle richieste risarcitorie dei terzi, la stessa società, in persona del legale rappresentante, ha diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c. e di esercitare azione di regresso pro quota ex art. 1229 c. 1 c.c., nei confronti di un socio solidalmente responsabile con la società stessa;

e) se è vero che un giudice di merito non può, nel processo civile, decidere una controversia in base ad illazioni, sospetti, interpretazioni meramente psicologiche e prive di riferimenti fattuali;

f) se è vero che il giudice di merito per affermare determinate circostanze deve basarsi sulle prove raccolte e offerte dalle parti nel processo civile ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

g) se è vero che un giudice di merito non può, nel processo civile, affermare in sentenza come verità processuale una circostanza non provata né con confessione della parte, nè documentalmente, né con testimoni, né basata sul contegno della parte stessa nel processo: e ciò in riferimento agli artt. 113, 115, 116 c.p.c.;

h) se la società di persone che sia stata chiamata come responsabile solidale con i soci a risarcire danni a terzi ha diritto di surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 n. 3 c.c.;

i) se la società di persone che nell’ambito della propria autonomia patrimoniale sia stata chiamata a risarcire danni a terzi ha diritto di regresso pro quota ex art. 1299 c.c. nei confronti di un socio solidalmente responsabile con la società;

l) se la società di persone che abbia provveduto a risarcire danni a terzi a seguito di richiesta avanzati da questi ultimi, può agire con azione di regresso contro il socio uscente (art. 2290 c.c.) per il recupero pro-quota (art. 2263 c.c.) di quanto pagato.

 

Un precedente orientamento giurisprudenziale

Prima di analizzare le conclusioni della Corte di Cassazione si ritiene utile segnalare un importante precedente orientamento; i giudici di legittimità con la sentenza n.16117 del 26 giugno 2013, hanno affermato che il socio di una società semplice che ha perso la causa davanti alla CTP per il pagamento della cartella esattoriale relativa ai debiti della ditta non può agire in via di regresso contro l’altro socio, anche se responsabile solidale, che invece l’ha vinta, ottenendo l’annullamento dell’atto impositivo. Al più può far valere di fronte all’amministrazione finanziaria la sentenza con esito favorevole resa nei confronti dell’altro titolare o dimostrare in giudizio che era solo quest’ultimo a curare i rapporti con il fisco.

La Cassazione ha respinto il ricorso del socio di una società semplice condannato dal giudice tributario a corrispondere al fisco l’intero debito dell’impresa. Lui aveva agito in via di regresso nei confronti dell’atro socio che era invece riuscito ad ottenere, da un’altra sezione della CTR , l’annullamento dell’atto impositivo.

Il coobbligato , dicono i Supremi giudici a chiare lettere, non può invocare a proprio vantaggio la diversa pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli stesso sia stato parte di un giudizio relativo al medesimo credito e conclusosi in favore del creditore, con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti.

 

Le conclusioni

La tesi della società ricorrente circa il diritto della società ad agire in regresso nei confronti dei soci è infondata sia con riguardo al generico riferimento al pagamento di debiti della società per responsabilità risarcitoria nei confronti dei terzi sia con riguardo al riferimento anche esso del tutto generico al pagamento di debiti sociali nei confronti dei terzi.

Come è già stato chiarito dalla Corte di appello l’art. 2267 c.c., in tema di società semplice (applicabile anche alle s.n.c. per il rinvio contenuto nell’art. 2293 c.c.), sancisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali ed è posta a tutela dei creditori della società e non di questa, sicché i creditori e non la società possono agire nei confronti dei singoli soci per il pagamento dei debiti sociali verso i terzi. Né appare conferente il richiamo dell’art. 1203, n. 3, c.c., in tema di surrogazione dato che tale ipotesi legale entra in gioco nella vicenda del pagamento di un debito altrui .

Per quanto riguarda invece il dedotto vizio di motivazione la Corte rileva la mancanza di specificità e di autosufficienza della impugnazione a fronte di una esplicazione chiara, esaustiva e logica da parte della Corte di Appello sia in merito alla non rilevata volontà da parte dei contraenti della cessione delle quote societarie di aggravare la responsabilità del cedente, sia dalla non dimostrata partecipazione all’atto di cessione del socio nella sua qualità di amministratore della società, oltre che di socio, e con la finalità di estendere la solidarietà fra il cedente e il cessionario in favore della società.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

23 aprile 2014

Federico Gavioli