La notifica con pony express

secondo la Cassazione, nel processo tributario la notifica è da considerare nulla se la consegna dell’atto avviene privatamente, cioè tramite un vettore di posta privato o un pony express

Nel processo tributario la notifica è da considerare nulla se la consegna dell’atto avviene privatamente ossia con un vettore o un pony express.

La Suprema Corte con sentenza n. 2035 del 30 gennaio 2014, ha ritenuto che le notifiche eseguite dagli agenti postali di un servizio privato, non rivestendo gli stessi la qualità di pubblici ufficiali, non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni e pertanto sono nulle.

La disciplina di notifica degli atti tributari è contenuta negli artt. 137 e ss. C.p.c., così come previsto dall’art. 16, c. 2, D.lgs n. 546/1992. Tale ultima norma prevede che le notifiche possono effettuarsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione procedente, il quale pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

In alternativa al predetto sistema di notifica brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notifica deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), la notifica può avvenire a mezzo posta mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, rappresentando quest’ultimo atto pubblico ex art. 2699 c.c..

L’art. 140 C.p.c. stabilisce, inoltre, che nel caso di “irreperibilità”, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella fattispecie in esame la curatela del Fallimento di una Srl ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione di Equitalia alla stato passivo eccependo che la comunicazione di deposito dello stato passivo era validamente avvenuta tramite un incaricato di un servizio di posta privata.

La Corte ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario (anche se il principio è di portata generale), in caso di notificazioni a mezzo posta effettuate mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, quest’ultimo rappresenta atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. e, quindi, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita attraverso l’ufficiale giudiziario. I giudici hanno ritenuto che gli agenti postali di tale servizio privato non hanno la qualità di pubblici ufficiali per cui gli atti redatti non fanno prova fino a querela di falso con la conseguenza che le attestazioni inerenti la data di consegna non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

Gli stessi giudici hanno rilevato, inoltre, che l’attestazione fidafacente dell’ufficiale postale non è sostituibile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui il medesimo sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico. Ciò esclude che possa essere idonea ai fini in esame l’attestazione di un semplice privato.

Pertanto la SC ha rilevato che, non essendo emersa la prova circa l’effettiva data di consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento della società, l’opposizione proposta da Equitalia doveva ritenersi tempestiva.

8 aprile 2014

Enzo Di Giacomo