Rottamazione dei ruoli: ripasso e aggiornamenti

sono gli ultimi giorni (salvo eventuali altre proroghe) per aderire alla rottamazione delle somme iscritte a ruolo: ricordiamo che tale definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile per il contribuente che decide di pagare l’importo agevolato

Come già commentato su queste colonne, la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto la possibilità di definire, in modo agevolato, le somme iscritte nei ruoli o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013. Sul punto, è bene rammentare che, le modalità ed i termini dell’adesione alla sanatoria in discorso prevedevano che il debitore potesse estinguere il debito con il versamento in un’unica soluzione, entro il termine ultimo del 28.02.2014, delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni (ovvero del residuo in caso di pagamento rateale in corso), nonché degli aggi di riscossione dovuti. La suddetta agevolazione consisteva, infatti, soltanto nello “stralcio” di alcune tipologie di interessi. Ci si riferisce, in particolare, agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ex art. 20 del DPR 602/73) e agli interessi di mora (ex art. 30 del DPR 602/73) che ad oggi ammontano, rispettivamente, al 4% annuo e al 5,23% annuo.

 

In prossimità della scadenza del 28.02.2014, è stato approvato (nel corso del Consiglio dei Ministri del 28.2.2014) un DL contenente il differimento al 31.3.2014 del predetto termine. Notizia degli ultimissimi giorni, apparsa su certa stampa specializzata, è che, dato il crescente numero di adesioni alla sanatoria in esame, sarebbe allo studio una ulteriore proroga del termine al 30 aprile 2014, oppure al 31 maggio 2014. All’esame ci sarebbe, inoltre, l’equiparazione delle ingiunzioni fiscali ai titoli esecutivi, ma per ora nulla di ufficiale. Pertanto, a pochi giorni dal termine, si ritiene opportuno illustrare le modalità di adesione alla sanatoria, per agevolare tutti coloro che volessero approfittare dello sconto in argomento, tenuto conto delle recenti istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’ Agente della Riscossione.

 

Possono essere oggetto di “rottamazione” i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi da uffici statali, agenzie fiscali (agenzia delle Entrate, agenzia del Demanio, agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Regioni, Province e Comuni, nonché i carichi derivanti dagli accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. Risultano, dunque, escluse, le somme iscritte a ruolo dopo questa data. Nell’ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato, inoltre, che sono sanabili le entrate non erariali come le contravvenzioni stradali, limitatamente però agli interessi di mora: in caso di definizione agevolata di multe notificate e non pagate entro 60 giorni, bisognerà versare l’importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa e la maggiorazione del 10% sullo stesso importo, su base semestrale. Possono essere sanate, altresì, le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado, nonché le tipologie di iscrizioni a ruolo effettuate da Uffici dell’Agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori effettuate a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973), ovvero in pendenza di giudizio in esecuzione di atto impugnato (art. 15, D.P.R. n. 602/1973 o art. 68, D.Lgs. n. 546/1992). In questo caso, l’adesione fa cessare integralmente la materia del contendere, sebbene le spese del giudizio estinto rimarranno a carico del ricorrente che le ha sostenute. Peraltro, la definizione agevolata del debito tributario è irrevocabile: sicché le somme pagate per beneficiare validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente nel giudizio avente a oggetto la pretesa definita. In pratica, aderendo alla sanatoria, il contribuente intraprende una “strada senza ritorno” per cui, una volta versato l’importo dovuto, questo è incamerato definitivamente dall’Erario senza alcuna possibilità di rimborso.

 

Secondo quanto precisato da Equitalia (comunicato stampa del 23 gennaio 2014), sono esclusi dall’agevolazione in esame gli avvisi di addebito dell’Inps, le cartelle di pagamento relative a contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza, nonché le somme dovute per effetto di condanna della Corte dei conti. La “sanatoria” in commento non riguarda, altresì, il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio in quanto tale tributo non è stato citato nell’elenco degli enti interessati, da considerarsi tassativo. Tuttavia, per gli atti esclusi dalla sanatoria in commento, sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni, interessi e aggio della riscossione, direttamente al concessionario che la concederà automaticamente per importi fino ad € 50.000.

 

I contribuenti interessati alla sanatoria in commento dovranno visionare il proprio estratto a ruolo (anche recandosi direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione o tramite consultazione online) al fine di individuare quali cartelle potranno essere oggetto di rottamazione (ruoli affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013) e procedere, poi, al pagamento delle stesse. A tal fine, occorre recarsi presso gli sportelli dell’agente della riscossione, ovvero, in alternativa, è possibile utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, il bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tale ultima ipotesi, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da”, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”. Più restrittiva risulta essere, invece, la modalità di pagamento per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque “definire” in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano): in tale circostanza, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell’agente della riscossione e nel computo delle somme dovute, non dovranno essere considerati gli importi degli interessi di dilazione, relativi al carico residuo da saldare in un’unica soluzione.

25 marzo 2014

Sandro Cerato