Come è noto, con la circolare n.24/E del 31 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha diramato le indicazioni operative in ordine all’accertamento sintetico del reddito, disciplinato dall’art. 38, cc. 4 -7, del D.P.R. n. 600/73, come modificato dall’art.22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L’Agenzia delle entrate, prima di avviare le attività di controllo ha chiesto una “verifica preliminare” al Garante della privacy, al fine di assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati.
Il Garante, come specificato nel parere reso in data 21 novembre 2013, nell’ottica di ridurre i rischi specifici per i diritti fondamentali e la libertà degli interessati e rendere il trattamento dei dati personali conforme alla disciplina recata dal Codice, ha prescritto all’Agenzia delle entrate di adottare, prima dell'inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
In pratica, rileva la C.M.n.6/E dell’11 marzo 2014, “la ricostruzione sintetica può essere effettuata tenendo conto, oltre che della quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta e della quota di risparmio formatasi nell’anno, delle 'spese certe' (es. spese per mutuo o canone di locazione, altre spese indicate nelle dichiarazioni per usufruire di deduzioni o detrazioni d’imposta e altre spese per beni e servizi), delle 'spese per elementi certi' (in quanto ancorate all’esistenza di elementi oggettivamente riscontrabili, quali, ad es. i metri quadrati effettivi delle abitazioni, la potenza degli autoveicoli, la lunghezza dei natanti) e del 'fitto figurativo'.
Evidenziamo, in pillole, schematicamente, i passaggi salienti del documento di prassi pubblicato (C.M. n.6/2014), integrandoli con le indicazioni già offerte con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013.
Il dettato normativo
L’art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato la disciplina dell’accertamento sintetico, con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti ( non applicabile al passato, anche se più favorevole al contribuente), che risulta essere oggi così formulato.
Trattasi di presunzione relativa, sia nell’ipotesi del quarto comma che del quinto comma.
L’accertamento sintetico basato sul nuovo “redditometro”
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 ha dato piena attuazio