Responsabilità degli organi societari: introduzione al D.Lgs. 231/2001

Un breve ripasso a firma Maurizio Podico delle norme di responsabilità per gli organi societari di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ed autonoma forma di responsabilità amministrativa a carico degli enti, tutti i tipi di società fino alle associazioni ancorchè senza carattere giuridico,collegando ad essa , ove vi siano i presupposti, gravose sanzioni nell’ipotesi in cui si siano stati commessi specifici reati indicati dalla norma nel dettaglio.

Perché essa vi sia occorre che il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l’ente o sia comunque realizzato nel suo interesse.

Tale interesse potrebbe essere individuato anche nella sola omissione dell’attuazione di obblighi che possano condurre alla perpetrazione dei reati oggetto della norma.

Sono, infatti, esclusi, per espressa previsione legislativa, solo i comportamenti che sono ascrivibili al mero interesse di colui che li compie e che pertanto non hanno ripercussioni sulla società di appartenenza.

In particolare con l’introduzione dell’art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001 ad opera della legge 3 agosto 2007 n. 123 (poi modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Altre aree di grande interesse introdotte nel campo di applicazione del Decreto sono i reati in tema di frode in commercio, nelle sue varie accezioni (artt. da 513 a 517 C.P.), e i reati perpetrati contro l’ambiente.

Tale estensione ha posto un problema rilevante in tutte le realtà ove si possa verificare un infortunio sul lavoro, una malattia professionale ma anche il commercio o la somministrazione di un alimento scaduto o non idoneo al consumo umano oltre che un errato o superficiale smaltimento di rifiuti.

Il decreto prevede, però, una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa se l’ente dimostra di avere adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla norma.

Il modello è un insieme di regole, strumenti e condotte funzionali a dotare l’ente di un sistema organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati.

Nel testo del decreto il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

In questo modo si è voluto fornire agli enti una traccia minima da seguire nella predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso.

Per quanto riguarda l’applicazione, per tutte le realtà che hanno dipendenti e la cui attività comporta il rischio di incorrere nei reati sopra indicati è opportuno che valutino la convenienza di introdurre nel proprio contesto organizzativo il sistema sopra citato al fine di evitare le onerose sanzioni previste per l’ente stesso nell’ipotesi che si verifichino le fattispecie sopra indicate.

L’adozione del Modello, infatti, pur non essendo obbligatoria, rappresenta l’unico sistema per difendersi dalle possibili sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine è utile valutare come il MOG, il Codice Etico e tutti i documenti correlati debbano essere redatti da un team di consulenti composto da professionisti di tutti i settori oggetto della norma (avvocati commercialisti, ingegneri e, esperti su sistemi qualità per la stesura dei documenti, ecc.) in grado di attuare sia un check up preventivo che di procedere alla corretta implementazione e adeguamento nel tempo del modello organizzativo così come previsto dalla norma anche in un regime di attuazione favorevole a applicazioni sviluppabili in ambito settoriale attraverso un approccio metodologico logico, efficace ed efficiente.

 

10 marzo 2014

Maurizio Podico