I prezzi di trasferimento non possono essere rettificati senza un’analisi basata su elementi comparabili

in caso di contestazione dei prezzi utilizzati per operazioni infragruppo, i verificatori devono basare la rettifica sui dati relativi a prodotti di categoria merceologica omogenea e commerciati su mercati omogenei per tipologia ed area geografica (a cura di Fabio Gallio e Mario De Bellis)

Con la sentenza n. 408 del 10 dicembre 2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 2, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento in materia di transfer pricing.

In particolare, era stato contestato alla società di avere acquisito dalle proprie controllate cinesi beni a prezzi superiori a quelli di mercato. Per questo motivo, erano stati ripresi in aumento alcuni costi.

Si ricorda che l’espressione transfer pricing si riferisce ai prezzi applicati aventi ad oggetto il trasferimento dei beni materiali ed immateriali ovvero ad operazioni di finanziamento o di prestazioni di servizi poste in essere fra società appartenenti allo stesso gruppo d’imprese multinazionali.

La disciplina dei prezzi di trasferimento in Italia è contenuta nel comma 7, articolo 110, D.P.R. n. 917/1986, ed è stata introdotta al fine di contrastare le politiche dei prezzi di trasferimento elusive, non basate su valori di mercato e volte a trasferire utili da una Paese all’altro.

Per la determinazione del valore normale, il comma 2 dell’articolo 110, D.P.R. n. 917/1986, rinvia all’art. 9 dello stesso decreto, mentre l’art. 1, c. 2-ter, del D.lgs. 471/1997, prevede la mancata applicazione delle sanzioni nel caso in cui il contribuente che ha predisposto apposita documentazione l’abbia indicato in dichiarazione dei redditi.

Il concetto di valore normale definito legislativamente si uniforma al principio di libera concorrenza consigliato in via primaria dall’OCSE per la determinazione della congruità del prezzo di trasferimento. In breve, tale valore deve essere uguale o similare a quello che sarebbe stato pattuito per transazioni assimilabili da terze imprese indipendenti.

I principali criteri di verifica utilizzati dal fisco al fine di valutare la congruità (valore normale) dei corrispettivi applicati dalle parti nelle transazioni intercompany sono quelli contenuti nelle citate circolari del 1980 e del 1981 (in particolare, la C.M. n. 9/2267 individua tre metodi base per determinare il valore normale sulle transazioni che hanno ad oggetto beni materiali: il metodo del confronto del prezzo, del prezzo di rivendita, del costo maggiorato).

Oltre ai metodi evidenziati, il Ministero delle finanze precisa che ogni altro metodo alternativo può essere utilizzato purché siano rispettati i principi posti alla base della libera concorrenza.

In breve, i metodi alternativi possono essere utilizzati in via sussidiaria quando nell’applicazione dei metodi base insorgano difficoltà o impossibilità applicative, incertezze di risultato e sia necessario individuare un elemento differenziale.

Nell’ambito della controversia presa in esame dalla Commissione Tributaria di Milano, la società italiana acquistava dei prodotti dalla proprie controllate cinesi, in quanto era molto più conveniente produrli in Cina che in Italia, anche in termini di costi (si pensi solo al costo del lavoro o dell’energia).

Inoltre, il settore dove operava la società era in forte espansione in tale paese e tutti i suoi principali clienti erano presenti nel suddetto mercato. Le stesse società cinesi investivano in ricerca e sviluppo.

Pertanto, nessun intento elusivo vi era alla base di questa decisione di produrre in Cina e la società italiana acquisiva dei prodotti specifici che nessun altro produttore realizzava.

Malgrado abbia preso atto di queste particolarità, l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società italiana di avere acquistato questi prodotti ad un prezzo superiore a quello di mercato.

In particolare, da una analisi approssimativa effettuata dai verificatori, risultava che le società cinesi avrebbero realizzato ricavi superiori a quelli che avrebbero conseguito se avessero applicato degli ipotetici prezzi di mercato. Conseguentemente, la società italiana avrebbe imputato maggiori costi e ridotto così la sua base imponibile.

Al fine di giustificare tale eccezione, l’ufficio ha applicato il metodo del costo maggiorato (cd. cost plus), dove la congruità del prezzo di trasferimento viene valutata sulla base del costo di produzione aumentato di un margine di utile lordo.

Come stabilito anche dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 58/E del 15/12/2010), i margini di profitto normale, però, devono essere sempre desunti da transazioni comparabili effettuate da terze parti indipendenti, in quanto l’analisi della comparabilità è l’elemento essenziale del modo di procedere.

Per effettuare tale comparabilità, devono essere analizzati i seguenti elementi:

a) le caratteristiche dei beni e dei servizi;

b) le funzioni svolte;

c)i rischi assunti e i beni strumentali utilizzati;

d) i termini contrattuali;

e) le condizioni economiche;

f) le strategie d’impresa.

I verificatori, però, nell’effettuare la loro analisi al caso in esame, non hanno considerato che le società cinesi operavano nei confronti della società italiana come soggetti terzi, visto la loro autonomia organizzativa ed economica, e vendevano prodotti altamente qualificati che nessun altro produttore realizzava. Pertanto, le transazioni già si potevano definire effettuate tra parti indipendenti.

Inoltre, erano state prese a riferimento società che producevano beni diversi, operavano su un’area geografica diversa ed avevano un fatturato non equivalente.

Infine, non erano state indicate le funzioni equiparabili relativamente alle società prese a confronto, così come gli altri elementi necessari per effettuare un’analisi sostenibile per effettuare una rettifica di valore.

Per questo motivo, la Commissione tributaria ha accolto il ricorso della ricorrente, sostenendo che i verificatori non hanno effettuato un’analisi basata su elementi comparabili.

21 febbraio 2104

Fabio Gallio e Mario De Bellis