Le attività infragruppo sono disciplinate da normative stringenti per prevenire l’elusione fiscale attraverso trasferimenti di profitto. In linea con le direttive OCSE, l’Italia impone alle società specifici obblighi di rendicontazione e criteri di calcolo per i prezzi di trasferimento, garantendo così trasparenza nelle operazioni tra imprese dello stesso gruppo. Solo i costi che soddisfano i requisiti di effettività e inerenza, e che sono adeguatamente documentati, possono essere dedotti.
Particolare attenzione è riservata ai contratti di servizio e alle operazioni di cash pooling per gestire la liquidità.
Le attività infragruppo
Gli studi condotti dall’OCSE sulle operazioni infragruppo, nel contesto del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), hanno portato all’emanazione di misure dirette a prevenire fenomeni elusivi connessi allo spostamento artificioso dei profitti.
Sono stati introdotti, così, maggiori oneri documentali, che hanno trovato attuazione nell’ordinamento italiano per effetto del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre del 2015, contenente “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”. Queste sono poi state recepite nella Legge di stabilità 2016.
La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce specifici obblighi di rendicontazione a carico delle imprese, in particolare in riferimento alle società controllanti del gruppo residenti sul territorio nazionale.
Lo stesso obbligo vale per le controllate residenti in Italia, quando la controllante non è in un Paese con obbligo di rendicontazione.
Si tratta di adempimenti necessari, per acquisire informazioni veritiere e per effettuare una concreta valutazione del rischio sui prezzi di trasferimento.
A queste si aggiunge la circolare 16/E del 28 aprile del 2016 che ha lo scopo di impedire fenomeni di doppia imposizione internazionale che sono connessi alle riprese di tassazione nel nostro Paese.
Determinazione prezzo di trasferimento o transfer pricing
La determinazione del prezzo appropriato va operata secondo due modalità alternative:
- qualora ne derivi un aumento del reddito, si basa sul “prezzo secondo condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”;
- qualora ne derivi una diminuzione del reddito, si basa sul “prezzo secondo condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili” quando ricorra una delle seguenti condizioni:
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- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dal
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