La Corte di Cassazione affronta la questione del transfer pricing interno, sostenendo l’applicazione del criterio del “valore normale” per le transazioni tra imprese dello stesso gruppo. Tuttavia, questa interpretazione solleva dubbi sulla sua effettiva coerenza e applicabilità. È davvero un principio generale valido in ogni contesto o solo un criterio limitato a specifiche situazioni? La complessità di questa tematica, con divergenze interpretative e implicazioni pratiche, rende questo argomento ancora più interessante da esplorare.
La Corte di Cassazione insiste a raccordare la disciplina fiscale del cd transfer price interno al valore normale di cui all’art. 9 TUIR. Così testualmente il giudice di Cassazione:
“Per la valutazione ai fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il cd transfer price domestico, va applicato il principio avente valore generale, stabilito dall’art. 9 TUIR”.
Il problema fiscale del transfer pricing: principio generale o settoriale?
La questione investe un duplice tema e cioè se il cit. art. 9 riassume davvero l’autentico paradigma di principio generale e qualora tale catalogazione di “principio generale” disponesse di preciso supporto ermeneutico va indagata l’effettiva influenza disciplinare sulle norme di un tale principio, considerando che una tale sorta di principio deve concorrere a conferire al rapporto tra le norme un coordinamento sistematico e non pregiudicarlo.
Dall’appartenenza ad un ordinamento unitario deriva necessariamente un rapporto d’interazione tra le norme che le deve portare a condividere una complessiva portata disciplinare priva di contrasti, secondo un filo conduttore che raccorda, sulla base di precise prerogative di coerenza regolamentare, i fondamenti causali di ogni regola giuridica con l’obiettivo di scopo perseguito dall’ordinamento.
Già il mutamento di tendenza esegetica manifestato nel tempo dalla Cassazione dimostra la l’insicurezza di giudizio sull’adozione del “valore normale” alla stregua di un principio generale.
Con la sentenza n. 23551 del 20 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ebbe non solo da rappresentare l’inapplicabilità alle transazioni domestiche delle regole specificamente previste per il transfer pricing internazionale, ma ha anche escluso che n