Crediti da 730: i controlli dell'Agenzia

è cambiata la procedura di rimborso per i crediti IRPEF di importo superiore a 4.000 euro: l’importo utilizzato in dichiarazione per i versamenti di altri tributi non rileva ai fini della verifica del predetto limite

L’art. 1 cc. 586 – 589 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto una particolare procedura di controllo dei modelli 730 con esito contabile a credito, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d’imposta, ovvero dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730 presentati in assenza di sostituto d’imposta.

 

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, viene stabilito che sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso complessivamente superiore ad € 4.000,00, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il controllo in esame dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei modelli 730, ovvero entro sei mesi decorrenti dalla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia avvenuta in epoca successiva alla scadenza dei predetti termini.

Da un punto di vista prettamente operativo, quindi, in presenza di rimborsi di importo complessivo superiore ad € 4.000, spetterà all’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato (con esito positivo) i controlli anche documentali, erogare la somma complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del CAF-dipendenti (o del professionista abilitato che ha prestato l’assistenza fiscale).

Brevemente si ricorda che, fino alla presentazione del Mod. 730/2013 (redditi 2012), in caso di dichiarazione a credito di qualunque importo, la procedura di rimborso prevedeva che dopo la trasmissione della predetta dichiarazione (o per opera del medesimo sostituto o per il tramite di un CAF) fosse il sostituto d’imposta del contribuente a liquidare – direttamente in busta paga (generalmente nel mese di luglio per i dipendenti) – il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione. Ad ogni modo, è bene anticipare che la procedura di rimborso tramite sostituto d’imposta continua ad operare in presenza di eccedenze fiscali di importo non superiore ad € 4.000, ovvero come vedremo meglio nel proseguo, anche per importi maggiori ad € 4.000, purché non sia stato compilato il quadro “Familiari a carico” e non siano presenti richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni.

 

La norma, per quanto molto semplice, si è prestata, sin dalla sua introduzione, ad alcuni dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati affrontati (e risolti) dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2014. In un primo quesito, è stato fatto osservare che i controlli contemplati dalla novellata disposizione sembravano finalizzati alla verifica “sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”, sicché pareva corretto ritenere che i contribuenti privi di detrazioni per carichi di famiglia sarebbero stati immuni dal suddetto controllo e ciò anche in presenza di rimborsi d’imposta in misura superiore ad € 4.000,00. Sul punto, la risposta dei funzionari dell’Agenzia è stata parzialmente accolta nel senso che, anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione risultasse un’eccedenza d’imposta derivante da una precedente dichiarazione, il rimborso superiore ad € 4.000 dovrà essere sottoposto al controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In buona sostanza, quindi, le due condizioni (detrazioni per carichi di famiglia e eccedenze d’imposta da precedenti dichiarazioni) sono tra loro alternative: è sufficiente, quindi, il verificarsi di una delle predette condizioni, per sottoporre la dichiarazione del contribuente al controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate.

 

Un secondo chiarimento delle Entrate attiene, invece, il caso in cui le eccedenze di imposta vengano utilizzate in compensazione per il pagamento di altre imposte: a decorrere da quest’anno è riconosciuta, infatti, al contribuente, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta (che scaturisce dal modello di dichiarazione 730), oltre per il pagamento dell’IMU, anche per il pagamento di altre imposte, seppure non comprese nel modello quali, ad esempio, la TASI, IUC. Ebbene, al contribuente istante premeva conoscere se, nel computo dell’importo dei € 4.000, dovessero essere conteggiate – oltre alle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni – anche le eccedenze utilizzate per i versamenti di altri tributi (Imu, Tasi, Iuc). Sul punto, è stato precisato che, l’importo utilizzato in compensazione, per i versamenti di altri tributi, non rileva ai fini della verifica dei € 4.000, poiché tale importo non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014. Pertanto, se il contribuente dovesse chiudere la dichiarazione con un importo a credito di € 4.500, ma nel quadro I indicasse di voler compensare imposte per € 700 euro (importo indicato al Rigo I1, colonna 1), in base alla suddetta interpretazione, non dovrebbe scattare l’applicazione della nuova disposizione.

 

Un ulteriore quesito attiene all’esatto significato da attribuire al termine “rimborso” utilizzato dalla norma poiché, dal tenore letterale della medesima disposizione, non era del tutto chiaro se “per rimborso” si sarebbe potuto intendere solo l’ammontare delle detrazioni per i carichi familiari stessi e non l’importo complessivo. Con un interpretazione estensiva, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini della verifica del limite di € 4.000, rileva l’importo complessivo del rimborso e non solo la parte che si riferisce alle detrazioni per carichi di famiglia. In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate procederà ad effettuare il rimborso di importo complessivo superiore ad € 4.000 solo nel caso in cui lo stesso derivi anche parzialmente da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. Peraltro, al ricorrere di tale circostanza, il sostituto d’imposta sarà esonerato dall’effettuazione del conguaglio.

21 febbraio 2014

Sandro Cerato